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Art. 67 Disp. Att., Norma soppressa

Art. 67 Disp. Att. (Norma soppressa)

Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III

Norma soppressa

Ogni condominio può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

L’ usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i partecipanti a ciascun condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, sesto comma, il loro rappresentante all’assemblea dei condominii. In mancanza, provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea di ciascun condominio. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri, anche inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, di precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono alle riparazioni straordinarie e, in loro vece ove sussistano, i conduttori in quelle che attengono all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta ai proprietari».

Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.

Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale .

Qualora un’ unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente .

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante.

In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea.

Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto .

All’ amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

L’ usufruttuario, nonchè, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Delle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario

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