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Art. 61 Disp. Att., Scioglimento del condominio

Art. 61 Disp. Att. (Scioglimento del condominio)

Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III

Norma in vigore

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

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