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Art. 1130-bis. – Commento

Rendiconto condominiale

Il nuovo aticolo 1130-bis ribadisce la necessità del rendiconto di cassa, ma sembra aggiungere anche quella del cosiddetto rendiconto "di competenza".

Si dice che va elencato "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibile e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’ immediata verifica".

L’ articolo, oggettivamente, non è chiaro, e sembra essere stato redatto da gente poco informata sulle questioni di carattere amministrativo.

A giudizio della Community AziendaCondominio, è opportuno integrare il rendiconto con l’ elenco dei debiti e dei crediti che sussistono alla data di chiusura del rendiconto.

Inoltre che sia necessario redigere anche il rendiconto preventivo per competenza, in modo che possa essere confrontabile il rendiconto consuntivo con il rendiconto preventivo dell’ anno trascorso.

Infine, è stato stabilito anche l’ obbligo di redigere una nota sintetica che spieghi i risultati di gestione con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

La superficialità di chi ha redatto la norma, si nota chiaramente quando il legislatore scrive che il rendiconto comprende il registro di contabilità, ossia il registro in cui compaiono i singoli movimenti di entrata e di uscita che l’ amministratore deve annotare entro trenta giorni.

Questo registro, è senz’ altro utile da poter consultare in caso di necessità, ma, a giudizio della Community AziendaCondominio, non offre la stessa evidenza dell’ elenco di spese ordinate per conto e per tabella. Al fine di rispettare la norma, si potrebbe integrare l’ elenco delle spese per conto e per tabella con il numero di registrazione attribuito sul registro di contabilità.

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