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Accesso illimitato al conto corrente

Accesso illimitato al conto corrente condominiale. Via libera del Garante per la privacy

L’ Autorità Garante per la privacy, con newsletter n. 387 del 23 aprile 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto "conto condominiale” e sul diritto di accedere alla relativa documentazione, ribadendo che ciascun condomino può chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale.

La nota del Garante riguarda uno dei nuovi obblighi introdotti dalla legge di riforma del condominio nei confronti dell’amministratore, peraltro già da tempo recepito in giurisprudenza: l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (art. 1129, n. 7, cod. civ.).

Il legislatore della riforma ha altresì riconosciuto espressamente la possibilità di ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Rispondendo ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini, il Garante ha meglio precisato il contenuto di quest’ultima disposizione, affermando che, nonostante il conto sia intestato all’amministratore per conto condominio, i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Si tratta di un principio già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario, in cui si riconosce il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

L’intervento dell’Autorità Garante assume particolare rilevanza non solo nei confronti dei condomini, beneficiari del “diritto di accesso”, ma anche nei riguardi dell’amministratore, chiamato al dovere di massima trasparenza e chiarezza nella gestione del conto comune, anche al fine di evitare possibili profili di responsabilità civile e penale.

È appena il caso di ricordare che la mancata apertura ed utilizzazione del conto, nonché la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini,rientrano tral’elenco dei casi di“grave irregolarità”previsti dal nuovo art. 1129 cod. civ., che possono portare alla revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea, su iniziativa di ciascun condomino, o del giudice, se l’assemblea non vi provvede.

Si tratta, tuttavia, di un elenco non tassativo. Ne consegue che anche il mancato rispetto del diritto di accesso al conto corrente condominiale e il rifiuto immotivato di presa visione ed estrazione di copia può integrare un comportamento contrario ai principi di trasparenza anzidetti e, più in generale, contrario agli obblighi di diligenza propri dell’amministratore/mandatario. Tutti elementi che, evidentemente, possono inclinare la fiducia su cui si fonda il rapporto tra amministratore e condomini e portare alla revoca anzitempo dell’incarico conferito.
http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/im … 160742.php

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