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Innovazioni, la portata del divieto

Innovazioni, la portata del divieto si estende anche alla proprietà esclusiva del singolo condomino

Nel condominio negli edifici, la disposizione cui all’art. 1120 cod. civ., dettata in tema di innovazioni, e che pone il divieto di “innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”, ben potendosi riferire anche alla proprietà esclusiva del singolo condomino, non consente tutte quelle innovazioni che comportino un danno alla proprietà individuale del singolo condomino.

È, pertanto, da ritenersi nulla la delibera dell’assemblea condominiale, la quale, anche se adottata a maggioranza al fine indicato (installazione dell’impianto ascensore), risulti lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, precisandosi al riguardo che la relativa nullità è sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137, ultimo comma, cod. civ. (nel testo vigente ratione temporis) potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole.

I principi sono stati ribaditi dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione in una sentenza depositata il 5 novembre scorso (Cass. civ. n. 24760/2013, Pres. Triola, Rel. Bursese).

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, riformando la sentenza del giudice di prime cure, aveva condannato un Condominio al risarcimento del danno cagionato a due condomini in veste di comproprietari di un immobile sito nello stabile a seguito dall’installazione dell’impianto di ascensore esterno al fabbricato condominiale e la cui effettiva realizzazione aveva comportato un notevole pregiudizio alla loro proprietà in conseguenza della ridotta visibilità del loro appartamento sia per la perdita di visibilità che per la preclusione della veduta laterale dalle finestre della cucina e del soggiorno della predetta unità immobiliare.

Avv. Federico Ciaccafava
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/ar … 094147.php

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