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Nuovo Ape Unico 2015: novità dal 1° ottobre. Controlli, sanzioni e rilascio

Dal primo ottobre entra in vigore il nuovo Ape Unico 2015. Vediamo cosa cambia, chi deve richiederlo e come, i controlli e le sanzioni previste per l’assenza dell’attestato.

Il nuovo Ape Unico 2015 (Attestato di Prestazione Energetica) dal 1° ottobre cambia volto, sono state introdotte infatti diverse novità, dalle classi energetiche al modello da compilare.

Vediamo di capire meglio cosa cambierà tra qualche giorno il nuovo Ape Unico 2015 e quali sono le novità più importanti da conoscere, come le modalità di rilascio, chi deve richiederlo e controlli e sanzioni previsti per la mancata presenza dell’Ape.

Con il Dlgs. 192/2005 viene introdotto l’Ape Unico, che riduce la frammentazione generata dai singoli metodi adottati da ogni Regione e fornisce ai cittadini linee guida nazionali utili per la compilazione dell’attestazione.

Le Regioni si sono dovute via via adeguare al modello nazionale tranne in alcuni casi in cui è stato concesso di mantenere il proprio software, come in Lombardia.

Il nuovo Ape Unico 2015, che contiene la “targa energetica” racchiudendo tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile, introduce poi delle novità:

10 classi energetiche e non più 7, indicate con lettere che vanno dalla A alla G, ed i primi quattro livelli saranno tutti in A ( da A4, massima efficienza, ad A1); nuovi indicatori, infatti oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.

Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile; istituzione della banca dati nazionale degli attestati (Siape) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Ape.

Nuovo Ape Unico 2015: chi deve richiederlo?

In caso di nuova costruzione o risanamento a dover richiedere l’Ape è il costruttore.

Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a compravendita o locazione spetta al proprietario ottenere l’attestazione, ma può essere fatto redigere anche dal condominio, e questo comporta una spesa minore.

Ape Unico 2015: controlli e sanzioni

Si calcola che su almeno il 2% degli attestati rilasciati scattino dei controlli e le sanzioni previste per tutti i soggetti coinvolti non sono di poco conto.

Il progettista che rilascia un’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti è punito con sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, ed in più il fatto sarà segnalato all’ordine od al collegio di riferimento che dovranno prendere provvedimenti in merito.

Se in edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni che ne hanno modificato le prestazioni sul piano energetico manca l’Ape, il costruttore od il proprietario saranno puniti con una sanzione amministrativa da 3000 euro a 18.000 euro.

Se invece l’Ape manca in un atto di compravendita o locazione, rispetto al passato l’atto resta valido, ma il venditore o proprietario potranno avere una multa tra i 3000 euro e i 18000 era nel primo caso e fra i 300 euro e i 1800 nel secondo.

Ape Unico 2015: da chi è rilasciato?

A poter rilasciare l’Ape, dopo aver effettuato un sopralluogo dell’immobile, sono solo soggetti qualificati:
tecnici qualificati, singoli od associati;
Esco (una Energy Service Company);
tutti gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2015 ed accreditati a livello nazionale.

Ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato sarà da rifare.

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