Go to Top

Uso delle cose comuni durante i traslochi

Uso delle cose comuni

Uso delle cose comuni

Uso delle comuni durante i traslochi; se cambia il proprietario (o l’inquilino) possono sorgere problemi con i vicini.

Durante il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni del trasloco (prima della vecchia e poi della nuova famiglia) spesso si manifestano dei disagi provocati dai traslochi.

I segnali del disagio iniziano a manifestarsi con l’apparire sul marciapiede immediatamente antistante al fabbricato di provvisori cartelli di divieto di sosta, posti per avvertire che in un determinato giorno, la carreggiata sarà occupata da automezzi che caricheranno e/o scaricheranno mobili, arredi, elettrodomestici e quant’altro.

Normalmente, fatte salve possibili varianti previste in alcuni regolamenti comunali, le operazioni di carico devono svolgersi entro una determinata fascia oraria (in genere dalle ore 8 alle 17), in cui si presume che sia minore il fastidio per le persone dello stabile, passanti e traffico.

E’ buona regola avvertire in anticipo l’ amministratore

È buona regola avvertire in anticipo l’amministratore dei possibili disagi che, inevitabilmente, saranno arrecati ai condomini nelle giornate del trasloco.

Ciò a cominciare dal posizionamento del montacarichi mobile per il trasporto degli scatoloni.

Inesorabilmente le scatole passeranno davanti alle finestre e/o ai balconi degli altri appartamenti.

Pertanto può sorgere l’esigenza di raccomandare ai residenti di tenere chiusi gli infissi (sia per limitare il fastidioso rumore del saliscendi sia ai fini della sicurezza).

Se il trasloco si svolge all’esterno dell’edificio, il problema si riduce in genere a questo disagio che, se non travalica i limiti della tollerabilità, può essere sopportato in forza delle normali regole di cortesia e di buon vicinato.

Invece le contestazioni possono sorgere quando il trasloco avviene, totalmente o parzialmente, attraverso l’uso delle parti e dei servizi comuni condominiali.

Ecco allora che l’androne, le scale e l’ascensore sono, a volte utilizzati in modo tale da alterare la loro funzione tipica.

L’androne viene occupato da ingombranti scatoloni in attesa di essere portati a destinazione.

Le scale sono invase da persone che salgono o scendono con pezzi di mobili e arredi.

L’ascensore perde la sua qualità di mezzo di trasporto di persone e diventa un montacarichi, più o meno comodo.

L’ uso dei servizi comuni è sottoposto a due limiti

In base agli articolo 1102 e 1120 del codice civile, l’uso delle cose e dei servizi comuni da parte di ciascun condomino è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterarne la destinazione, e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

A rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, così che anche l’alterazione della cosa comune, determinata non solo dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’articolo 1102 del Codice civile (Cassazione sentenza 1076/2005).

Sulla base di tali ormai consolidati principi è facile affermare che durante le operazioni di trasloco l’androne non può essere neppure temporaneamente occupato da qualsivoglia ingombro.

L’utilizzo delle scale non deve arrecare pregiudizio alla loro comoda percorrenza da parte degli altri condomini.

L’ascensore non può essere declassato a montacarichi per il trasporto di cose.

Sul punto va tenuto presente che, in caso di sinistro, potrebbero sorgere non poche difficoltà per ottenere dall’assicurazione del condominio il risarcimento dei danni, stante l’uso anomalo del bene comune.

Limiti posti dal regolamento condominiale di natura contrattuale

Assumono un ruolo fondamentale, sotto tale profilo, i più severi limiti posti dal regolamento condominiale di natura contrattuale, i quali potrebbero spingersi a prevedere specifiche sanzioni qualora durante il trasloco venga fatto un uso improprio dei beni o dei servizi comuni.

Infatti si sta trattando di materia disponibile (sentenza della Cassazione 8883/2005), vale a dire nell’ambito della cosiddetta autonomia negoziale che consente ai condomini di sottoporre a limitazioni l’esercizio dei poteri e delle facoltà che, normalmente, caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà dei singoli sui beni comuni.

Per ciò che riguarda la vigilanza, l’amministratore ha certamente un ruolo primario perché, su indicazione anche di un solo condomino, deve prontamente intervenire per contestare l’abuso dei beni comuni.

Se previsto, in questo caso l’amministratore può applicare le relative sanzioni.

Si ipotizzi ad esempio che l’ascensore venga danneggiato e sulle pareti dell’androne e del vano scale compaiano strisce e sbeccature.

Chi deve risarcire i danni?

Il nuovo oppure il vecchio condomino in quanto diretto responsabile verso l’incolpevole condominio perché appaltante dell’incarico di eseguire le operazioni di trasloco, così come è sempre lui che deve provvedere poi all’eventuale pulizia della parti comuni.

Analogo discorso si pone per eventuali danni arrecati alle singole proprietà.

O, ancor peggio, alle persone che frequentano il complesso condominiale.

Da qui la necessità per il condomino di pretendere dalla società che egli incarica del trasloco un’ampia copertura assicurativa, per il risarcimento dei pregiudizi e dei danneggiamenti eventualmente arrecato al condominio.

 

Lascia un commento