Go to Top

Prassi

Prassi

Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e di esercizio dei servizi generali sono poste a carico di ciascun condomino, ripartite secondo il criterio di legge (articoli 1123, 1124 e 1126) o il regolamento contrattuale di condominio, in base alla tipologia di spesa, dissenzienti inclusi.

In caso di morosità l’amministratore può ottenere «decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione»: il destinatario dell’ingiunzione cioè, pur potendo fare opposizione, deve pagare (ottenendo il rimborso alla fine del giudizio che accerti l’infondatezza del decreto) anche qualora avesse impugnato la delibera assembleare posta a fondamento del provvedimento monitorio.

La Corte di Cassazione (sezioni unite 4421/2007) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale e hanno stabilito che «il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo – ottenuto dall’amministratore contro il condomino in mora – non può sospendere il processo in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare (articolo 1137, Codice civile) posta a fondamento del provvedimento monitorio, mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria».

L’amministratore può richiedere anche l’emissione del decreto ingiuntivo in base a prospetti mensili delle spese condominiali non contestati e anche in mancanza dello stato di ripartizione, ma in tali casi non potrà chiedere la clausola di «immediata esecuzione nonostante opposizione» potendo agire in sede di processo ordinario di cognizione.

Tale possibilità rientra nell’ambito delle prerogative dell’amministratore, che non è tenuto a ottenere dall’assemblea alcuna specifica approvazione per la presentazione del ricorso (Cassazione 12130/2004).

Al contrario, l’inerzia dell’amministratore può comportare una sua responsabilità nei confronti degli altri condomini, soprattutto perché, se non sollecitati, i crediti da oneri condominiali subiscono la prescrizione breve quinquennale (articolo 2948 e Cassazione 12596/2002).

Altro rimedio riguarda il caso di mora protratta per un semestre: l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Lascia un commento