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Vie di fatto per la tutela del diritto di parcheggio

Via libera della Cassazione alla soluzione “fai da te” quando si tratta di ristabilire i propri diritti violati negli spazi comuni del condominio. Anche se questo comporta l’«uso di una violenza reale» sulle cose.

I giudici della sesta sezione penale, con la sentenza 2548 depositata oggi, hanno assolto un condomino dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver reciso una catena, un paletto e un lucchetto messi da un altro abitante dello stabile per “proteggere il suo posto auto” e chiudere il cancello del parcheggio.

Una tutela eccessiva – che finiva per annullare il diritto di accesso degli altri residenti – a cui il ricorrente aveva reagito passando alle vie di fatto.

Armato di tronchesi aveva prontamente reciso tutti gli ostacoli frapposti tra lui e il suo posto macchina, guadagnando il libero accesso al parcheggio, ma anche due condanne, in primo grado e in appello, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Secondo i giudici di prima e seconda istanza, la strada da percorrere non era, infatti, quella dello scasso ma la via legale.

Di parere diverso gli ermellini che, forse consapevoli dei tempi della giustizia, hanno avallato l’uso della forza, magari ingentilita dall’uso del latino, richiamando il principio “vim vi repellere licet”.

Secondo il Collegio di piazza Cavour la difesa privata di un diritto di possesso può essere esercitata, anche con “l’uso di una violenza reale”, da parte di chi viene privato di tale diritto.

La Suprema corte pone però una condizione: l’atto di forza deve avvenire nell’immediatezza dell’azione lesiva. Perchè se la necessità di tutelarsi non è urgente la parola deve passare al giudice.

Fonte: Patrizia Maciocchi de Il Sole 24Ore

 

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