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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17
    e’ inserito il seguente:
    “Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
    estensione del regime del reverse charge per il contrasto
    dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla
    disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui
    all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette
    nello Stato (…ossia anche i condomini), ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
  2. L’obbligo di cui al comma 1 e’ relativo a tutte le ritenute
    fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle
    imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle
    retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
    nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  3. L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del
    versamento dovuto e’ versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso
    di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
  4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie
    all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita’ di
    utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il
    termine previsto dall’articolo 18 e con le modalita’ previste
    dall’articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
    ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
    quale soggetto per conto del quale il versamento e’ eseguito.
  5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al
    committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi
    ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste
    trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e,
    per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
    a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati
    mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente
    nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il
    dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
    esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della
    retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
    ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente
    nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
    relative alla prestazione affidata dal committente;
    b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento
    necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
    c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma
    1. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il
      diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o
      affidataria, quest’ultima puo’ allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
    2. Il committente procede al versamento con le modalita’ di
      cui al comma 4.
  6. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili
    per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta
    esecuzione delle stesse
    , nonche’ per il versamento, senza
    possibilita’ di compensazione
    , laddove entro il termine di cui al
    comma 3 non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
  7. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento
    delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e
    subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti
    entro il termine di cui al comma 3 e dei
    corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o
    affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche’ integralmente
    nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
  8. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalita’ indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi e’ preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  9. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le
    imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici
    effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o
    richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati
    richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento
    delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha
    effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’articolo
    13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando
    allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
  10. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle
    imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento.
    Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
  11. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono
    eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le
    procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente
    tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una
    certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora
    nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza
    prevista dal comma 3:
    a) risultino in attivita’ da almeno cinque anni ovvero abbiano
    eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti
    registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2
    milioni;
    b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
    agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi
    previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali
    siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
    provvedimenti di sospensione.
  12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e’ messa
    a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate
    mediante canali telematici e l’autenticita’ della stessa e’
    riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico
    messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
  13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da
    emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente disposizione sono disciplinate le modalita’ per il rilascio
    e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con
    ulteriori provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
    possono essere disciplinate ulteriori modalita’ di trasmissione
    telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
    quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo
    riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate.
  14. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1,
    per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese
    subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e’ esclusa la
    facolta’ di avvalersi dell’istituto della compensazione quale
    modalita’ di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
    previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori,
    maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta
    esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali,
    assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata
    del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente
    impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  15. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al
    presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle
    prescritte scadenze, il versamento delle ritenute e’ soggetto alla
    sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  16. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al
    presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte
    scadenze, il versamento delle ritenute, e’ punito ai sensi
    dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
    con l’applicazione delle soglie di punibilita’ ivi previste.”
    .
  17. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
    1° gennaio 2020.
  18. All’articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e’
    aggiunta la seguente: “a-quinquies) alle prestazioni di servizi,
    diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
    tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
    consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
    da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’ del
    committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di
    quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
    disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
    effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
    societa’ di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro
    disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10
    settembre 2003, n. 276;”.
  19. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 e’ subordinata
    al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
    dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo
    395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

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