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Riforma del condominio e morosità dei condomini

Riforma del condominio e morosità dei condomini
Nonostante l’introduzione della solidarietà sussidiaria, i condomini virtuosi possono tutelarsi da eventuali richieste di creditori terzi

Dopo l’applicazione della nuova riforma del condominio, entrata in vigore lo scorso Novembre, cambiano le regole da applicare in una situazione che, in tempi di crisi, si presenta sempre più frequentemente nella vita quotidiana delle persone che vivono in condomini numerosi, specie nelle grandi città. Si tratta del caso in cui un condomino moroso non paga le rate della quota condominiale, creando non pochi problemi a chi è in regola con i pagamenti.

Cosa cambia con la nuova riforma

La legge 220/2012 ha messo in campo la solidarietà sussidiaria del debito del condominio ovvero il principio secondo il quale le rate della quota dovuta da un condomino moroso possono essere fatte gravare sugli altri condomini che sono in regola con i pagamenti. Sono stati tuttavia introdotti anche dei meccanismi in grado di prevenire eventualità spiacevole e degli escabotage che consentono a chi è in regola di tutelarsi.

Doveri dell’Amministratore

Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale che avviene con l’assemblea condominiale che approva il bilancio per l’anno già concluso (in questi mesi si svolgono, in genere, le assemblee per l’approvazione del bilancio relativo al 2013) l’amministratore di condominio ha l’obbligo di riscuotere i contributi dovuti, da un eventuale inquilino moroso, secondo le ripartizioni millesimali in vigore nello stesso condominio e per farlo può richiedere, e deve farlo entro i suddetti sei mesi successivi all’assemblea di chiusura annuale, un decreto di ingiunzione per il recupero dei crediti, immediatamente esecutivo. In caso contrario può avvenire la revoca giudiziaria dell’incarico assegnato allo stesso amministratore.

Creditori e soggetti terzi

Sempre nel caso in cui siano presenti uno o più condomini morosi nel proprio stabile e che il condominio, per mezzo dell’amministratore abbia richiesto e goduto dei servizi di una terza persona (un idraulico, un giardiniere, ecc.), il professionista che ha fornito tali servizi può richiedere i dati personali dei condomini morosi all’amministratore che è obbligato a fornirglieli. Il professionista che ha un credito nei confronti del condominio, per recuperare i propri denari deve obbligatoriamente rivolgersi, prima di tutto, ai condomini morosi.

Le prerogative dei condomini in regola

Anche se la giurisprudenza in materia è molto poca, vista la recente applicazione della riforma, nelc caso in cui un soggetto terzo creditore nei confronti del condominio non riesca a recuperare il proprio credito dagli inquilini morosi, potrà rivolgere le sue richieste anche ai condomini virtuosi sebbene questi ultimi, pur essendo obbligati a pagare, siano tenuti a contribuire alla risanamento del debito condominiale solo in proporzione alla propria quota millesimale, e non per l’intero importo, dal momento che la giurisprudenza ha ribadito, anche recentemente, il principio della parziarietà.

Pignoramenti

Il creditore, infine, può chiedere il pignoramento del conto corrente condominiale, al solo fine di recuperare le somme dovute da condomini morosi, somme che, comunque, devono essere documentate attraverso il registro di contabilità condominiale. In quest’ultimo caso l’amministratore condominiale può contestare il pignoramento del conto corrente condominiale, richiesto da un creditore, nel caso in cui sul conto non siano presenti i versamenti del condomino moroso e, in ogni caso, per la parte delle somme che appartengono ai condomini virtuosi, in regola con il pagamento delle rate
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