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Riduzione della quota di consumo del riscaldamento

E’ frequente il caso di un condomino che, per non aver occupato il suo appartamento durante la stagione invernale e per non aver quindi fruito del servizio di riscaldamento, pretende di essere esonerato dalla relativa spesa. La prima cosa da farsi è esaminare quanto dispone il regolamento di condominio in merito al servizio di riscaldamento. In ogni caso, se il condomino per qualsiasi motivo (assenza prolungata, impossibilità di affittare l’appartamento, ecc.) non può fruire del servizio di riscaldamento per tutta la stagione invernale o per un lungo periodo di essa, può ottenere una riduzione parziale o totale della sua quota di spesa per l’esercizio, previa naturalmente la sigillatura degli elementi irradianti da farsi in epoca precedente all’inizio della fornitura del calore. Spessissimo i regolamenti, dopo aver dettato la norma generale secondo cui ogni condomino deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose e dei servizi comuni, si limitano a disporre, per quanto riguarda le spese per il riscaldamento, che queste saranno ripartite in base alle superfici irradianti oppure al volume dei locali riscaldati oppure anche ai millesimi di proprietà Se questo dispone il regolamento, il condomino, per poter beneficiare dell’esonero dal contributo (o della sua parziale riduzione) non ha che un mezzo; quello di rivolgersi all’assemblea e chiedere l’approvazione della stessa per l’esonero o la riduzione del contributo. Qualora l’assemblea respinga la richiesta del condomino resta da vedere se questo, in base alle vigenti norme di legge, possa presentare reclamo contro la deliberazione negativa dell’assemblea con fondata speranza che il ricorso possa essere accolto.

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