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Revisione della contabilità del condominio

Revisione della contabilità del condominio

Cari amici,

L’ articolo 1130 bis al secondo comma dispone che l’ assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

La disposizione in oggetto dispone la possibilità di nominare un revisore, ma specifica che esistono due tipi di revisione:

La revisione dell’ amministrazione in affiancamento all’ amministratore protempore.

Si tratta di un lavoro che si propone di migliorare l’ attività di gestione dell’ amministrazione, nonché di garantire ai condòmini la congruità sostanziale dei valori esposti nella bozza di rendiconto predisposto dall’ amministratore.

Il progetto di revisione contabile che propongo per le gestioni in affiancamento si riassume nei punti che seguono:

  1. Analisi del controllo interno dell’ azienda che si occupa dell’ amministrazione; studio dei punti critici, proposte di miglioramento, relazione del lavoro all’ assemblea.
  2. Analisi del piano dei conti utilizzato dall’ azienda che si occupa dell’ amministrazione; eventuali proposte di miglioramento da concordare; relazione del lavoro all’ assemblea.
  3. Analisi della situazione patrimoniale; controllo della consistenza dei valori patrimoniali e finanziari; eventuale consulenza per un miglioramento della qualità espositiva della situazione dei conti amministrativi da presentare all’ assemblea.
  4. Analisi e controllo a campione del registro della contabilità; relazione del lavoro in assemblea.

Il compenso che richiedo è 1/3 di quello approvato per l’ amministratore protempore + IVA e C.N.P.R.; mi sembra una retribuzione equa che mi sento di proporre come standard.

Il risultato finale del lavoro è una relazione da allegare alla nota esplicativa redatta dall’ amministratore (la quale è obbligatoria per legge), e, se richiesta o necessaria, un intervento durante l’ assemblea che è chiamata ad approvare il rendiconto.

La revisione per una o più annualità specificatamente indicate.

Si tratta di un lavoro di revisione inerente gli esercizi trascorsi di cui è difficile quantificare il carico di lavoro necessario.

Il revisore che è contattato per proporre questo servizio deve anzitutto rendersi conto dei problemi effettivi sottostanti, poiché è possibile che le questioni siano circoscritte (Esempio la ditta X quanto è stata pagata nei 3 anni trascorsi?).

Se, come avviene in molti casi, l’ amministratore decaduto è stato sostituito da un professionista che non è in grado di formare la situazione patrimoniale alla data della sua nomina, in questo caso il revisore deve ricostruire la contabilità a partire dagli ultimi saldi approvati dall’ assemblea.

Se i saldi approvati dall’ assemblea risultano non attendibili, il revisore deve ricostruire la contabilità a partire dai saldi che i condòmini ritengano affidabili.

Si tratta comunque di un lavoro gravoso, che ritiene attenzione e diverse ore di impegno.

Nota sulla professionalità del revisore

Purtroppo la norma non definisce le qualità professionali del candidato alla nomina di revisore della contabilità del condominio.

Pertanto su questo punto posso solo consigliarvi di scegliere con giudizio; ad esempio il cuoco sotto casa sarebbe perfetto per cucinare piatti squisiti, ma personalmente non lo nominerei revisore della contabilità di un condominio.

 

 

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