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Rendiconto consuntivo, quadro normativo e contabile

Già il 16 luglio 2007, “LA STAMPA” di Torino titolava: “Contro liti e ruberie un modello standard per tutti gli amministratori”.
Con la legge di riforma n.220/11.12.2012, il legislatore non si è dimenticato di stabilire come comporre il rendiconto. L’art. 1130 bis, infatti recita: “….Si compone di un REGISTRO DI CONTABILITA’, di un…..” Quanti amministratori lo redigono ?
Quanti amministratori non lo allegano all’avviso di convocazione ? Quanti amministratori non lo consegnano ai condomini che ne fanno richiesta, neppure nel corso, (come nel mio caso), di processi giudiziari ?
Suvvia, basterebbe allegarlo all’avviso di convocazione, (come pochi amministratori fanno), e non violare l’art. 1129 comma 7 c.c., che obbliga l’amministratore a consegnare ai condomini che ne fanno richiesta, copia della rendicontazione periodica del conto corrente intestato al condomnio.
Purtroppo,tanti amministratori promettono trasparenza, ma negano la consegna di documenti contabili, propinano rendiconti parziali, errati, soprattutto INCOMPRENSIBILI,……ma, incredibilmente approvati a maggioranza.

Cordiali saluti, da un condomino amministratore di due condominii, ora di un solo condominio.
M. Sfregola

 

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