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Privacy

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L’assemblea, assieme all’amministratore, è l’organo deputato alla gestione del condominio. Essa può deliberare interventi innovativi, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o ancora può decidere di promuovere o resistere ad una lite, votare per l’adozione o la modificazione del regolamento di condominio.
I condomini, intesi quali proprietari (o usufruttuari) dell’unità immobiliare ubicata nel condominio, hanno diritto (a pena d’invalidità delle deliberazioni) di partecipare all’assemblea.

Tecnicamente l’occupante un’unità immobiliare (si pensi al coniuge non proprietario, nel caso d’appartamento in separazione dei beni) deve essere considerato estraneo al condominio.
La partecipazione può essere diretta o per delega.
La delega, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, può essere conferita a qualunque soggetto, sia esso l’amministratore, un altro condomino, un estraneo al condominio (si faccia riferimento all’ipotesi del coniuge di cui sopra). In sostanza all’assemblea può partecipare un condomino o una persona di sua fiducia.

Al di fuori di questi casi che cosa accade se, per necessità, si deve far partecipare all’adunanza un estraneo al condominio, nel senso sopra specificato?
Si pensi alla presenza di un avvocato nel caso in cui i condomini debbano decidere su una iniziativa legale, o al tecnico incaricato di spiegare la vantaggiosità della dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, ecc.

In questi casi, in seguito al recepimento della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali (la così detta privacy, il riferimento normativo attuale è il d.lgs n. 196/03), ci si è posti il problema della legittimità della presenza di estranei all’assemblea.
In effetti i condomini, vista la delicatezza di alcuni temi, potrebbero, a giusta ragione, vantare il diritto di discutere tra loro, senza alcuna interferenza esterna nelle vicende che li riguardano.

Si pensi, ad esempio, alla necessità di dover deliberare su una causa da intraprendere.
La presenza di estranei nella stessa assemblea, ad esempio di un tecnico chiamato per parlare di altri argomenti, potrebbe essere inopportuna.

Si è occupato della vicenda il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con un provvedimento del 18 maggio 2006 ha affermato che ha affermato che possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l’assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all’assemblea il conduttore di un immobile del condominio.

In sostanza gli estranei al condominio (tecnici, legali, inquilini, ecc.) potranno partecipare all’assemblea:
a)solo per il tempo necessario ad discutere l’argomento all’ordine del giorno inerente le questioni di loro interesse;
b)in tutti quei casi indicati espressamente indicati dalla legge (es. per gli inquilini questioni relative all’uso dell’impianto di riscaldamento);
c)in tutte quelle altre circostanze in cui vi sia l’esplicito consenso dei condomini.

Fonte: Avv. Alessandro Gallucci

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