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Incremento aliquota IVA dal 21% al 22% dal 01/10/2013

Incremento aliquota IVA dal 21% al 22% dal 01/10/2013

Da ieri la sola aliquota del 21% è elevata al 22%.

Le regole di individuazione della misura corretta dell’aliquota Iva da usare non sono cambiate e pertanto va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA (tecnicamente definito esigibilità dell’imposta). Tale momento impositivo è differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. L’unico vantaggio (se così si può chiamare) è che l’aumento coincide con l’inizio del mese di ottobre (o quarto trimestre per i soggetti trimestrali) semplificando le procedure interne.

In via generale:

•le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione; •le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
•le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
•le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Pertanto:

•le operazioni effettuate prima del 01 di ottobre 2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%; •le operazioni effettuate a partire dal giorno 01 ottobre 2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione.

Pertanto:

si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore al 01 ottobre 2013; •si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 01 ottobre 2013

La stessa regola vale per le operazioni triangolari “interne”, nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio per essere successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest’ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente a cura del primo cedente.

La fatturazione “super-differita” consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche dell’esigibilità dell’imposta. Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione. In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:

•gli acconti incassati prima della data del 01 ottobre 2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%;
•il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il documento viene emesso prima del 01 ottobre 2013.

Le note di variazione emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 22% devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima del 01 ottobre 2013.

Per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati di cui è divento obbligatorio l’utilizzo del “metodo matematico” per lo scorporo dell’Iva, il divisore è pari a 122.

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