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Impianti di videosorveglianza in edificio condominiale

E’ spesso sentita l’esigenza, da parte dei proprietari di abitazioni o locali facenti parte di stabili condominiali, di garantire la propria sicurezza mediante l’installazione, nelle aree comuni così come in quelle private, di impianti di videosorveglianza, sia a scopo preventivo che per evitare il ripetersi di episodi criminosi già accaduti.

Queste precauzione che è possibile adottare per salvaguardare la propria sicurezza, sono ovviamente regolate dalle norme che andiamo a spiegare.

VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE CONDOMINIALI

Per quanto riguarda gli spazi comuni con la riforma in materia condominiale, di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, è stato introdotto nel codice civile l’art. 1122- ter, il quale consente che l’assemblea deliberi l’installazione di telecamere sulle parti comuni, a maggioranza qualificata, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Tale disposizione deve essere coordinata con le indicazioni contenute nel documento varato dal Garante della Privacy in data 8.4.2010, che detta obblighi specifici in materia di videosorveglianza.

OBBLIGHI PER LA PRIVACY 

Tra questi l’obbligo di segnalare, con appositi cartelli, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia; l’obbligo di sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o “intelligenti”; l’obbligo di limitare la conservazione delle immagini registrate a 24 ore, salvo il caso di “attività rischiose” come le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a 7 giorni.

Inoltre, sempre secondo il Garante, le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali; ancora, i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, potrà essere individuato nell’amministratore di condominio.

VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE PRIVATE

Riguardo alle aree private, ciascun condomino può provvedere all’installazione della telecamere per tutelare la sicurezza della sua proprietà; in tal caso, poichè le immagini non verranno diffuse né comunicate a terzi, non si applica il Codice della privacy, dunque non vi è obbligo di segnalazione con cartelli della presenza della videocamera.

E’ necessario, tuttavia, che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l’obiettivo della telecamera riprenda unicamente la proprietà dell’interessato; ad esempio, in caso di telecamera installata su un pianerottolo comune è necessario che la telecamera riprenda esclusivamente la porta d’ingresso e non il pianerottolo, così come la videocamera posta nel box dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l’intero garage.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini (fra tutte Cass. 26.11.2008 n. 44156).

www.notai.it/news/00016531-impianti-di-videosorveglianza-in-edificio-condominiale.aspx

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