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Ecobonus per le parti comuni condominiali

Ecobonus per le parti comuni condominiali

Angelo Garopoli scrive…

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, ha esteso l’ecobonus del 65% anche all’acquisto e alla posa in opera delle schermature solari relative a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; all’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come la legna da ardere, il pellets o il mais, sostenute dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Le schermature solari sono quegli elementi che proteggono dai raggi solari l’involucro edilizio, evitando che l’aumento della temperatura interna e riducendo, di conseguenza, il consumo energetico dei condizionatori elettrici ovvero: Tende esterne, Chiusure oscuranti, Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

Per poter beneficiare delle agevolazioni, le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Ciò vuol dire che l’importo massimo della spesa agevolata può essere di 92.307,69 euro.

Il bonifico parlante è un bonifico con il quale devono essere pagati i lavori di risparmio energetico che può essere postale o bancario e deve contenere dei dati specifici, quale la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero della partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico (quest’ultima condizione non è necessaria nel caso di soggetti titolari di reddito d’impresa).

La certificazione effettuata da un tecnico abilitato alla certificazione di edifici e impianti che deve attestare la rispondenza dell’intervento agli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto del Ministro dell’economia del 19 febbraio 2007 è resa obbligatoria come la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

I soggetti interessati all’agevolazione sono le persone fisiche, gli esercenti e i professionisti, gli enti pubblici e privati, a condizione che non svolgano attività commerciale, le società semplici, i condomini (nel caso di interventi sulle parti comuni) e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, ossia ditte individuali, familiari e coniugali, società di persone e società di capitali.
http://www.molfettaviva.it/rubriche/pun … dominiali/

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