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Decreto ingiuntivo nullo senza diffida ai comproprietari

È nullo il decreto ingiuntivo notificato dal condomìnio al proprietario moroso se non è stato preceduto da una lettera di intimazione e messa in mora.

Non solo. Quando si adiscono le vie legali, gli atti giudiziari vanno notificati a tutti i comproprietari dell’appartamento e non solo a uno di questi. Ciò riguarda quindi tanto il decreto ingiuntivo, quanto l’atto di precetto (che potrebbe essere notificato insieme al primo o successivamente). È quanto chiarito dal Giudice di Pace di Taranto con una recente sentenza [1].

Al fine di garantire il diritto di difesa di tutti i contitolari dell’appartamento, l’avvio della procedura di recupero crediti deve essere innanzitutto preceduto da una lettera di diffida: non basta la semplice consegna del verbale dell’assemblea con l’approvazione del rendiconto, senza che, con la relativa lettera di accompagnamento o separato atto di messa in mora stragiudiziale, venga intimato alcunché al condomino.

Tale comunicazione, inoltre, così come i successivi atti giudiziari, va notificata ad ogni singolo comproprietario dell’immobile, individualmente, e non solo a uno solo di essi. Non rileva il fatto che, nelle tabelle millesimali a uso interno, risulti un solo nominativo, il che potrebbe tornare utile unicamente per le richieste di pagamento in via bonaria. Ma nel momento in cui vengono adite le vie giudiziarie è necessario dare massima tutela atutti i comproprietari, e ciò perché, già con la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, le somme che il moroso deve sborsare lievitano. Oltre, infatti, alla sorte capitale e alle spese vive per il ricorso al giudice, bisognerà pagare anche l’onorario all’avvocato per entrambi gli atti.

Dunque, l’amministratore di condominio, se non è già in possesso di tali dati, deve effettuare una visura degli atti catastali (del costo di un solo euro per ditta), acquisendo così le intestazioni delle varie unità immobiliari ed evitando di dare causa ad atti del tutto nulli. Peraltro è anche compito dello stesso amministratore tenere costantemente aggiornata l’anagrafe tributaria. Tale registro, divenuto ormai obbligatorio, deve contenere le generalità dei singoli proprietari, degli inquilini o dei titolari di altri diritti (per es. comodato, diritto d’abitazione, ecc.), con il relativo codice fiscale, nonché i dati catastali di ciascuna unità immobiliare ed ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 2^

                         Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

       nella causa iscritta al n° 2799/2015, avente ad oggetto: opposizione a precetto con annesso decreto ingiuntivo n. 1961/2014 per l’importo di € 778,99 oltre accessori, nella causa promossa da:

A. RAFFAELE, nato a Taranto ed ivi residente rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’opposizione, dall’Avv.to Luca Arrivo opponente

CONTRO

Condominio Via D.diG. in Taranto, in persone l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. G. B.                                                                                   opposto

Conclusioni per l’opponente:

“ Voglia il GDP adito, contrariis reiectis, così statuire:

in via principale di rigettare, revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1961/14 emesso dal Giudice di Pace di Taranto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ragione di ciò, condannare il Condominio di Via D.diG. in Taranto alla restituzione in favore di Angelo S. delle somme da questi indebitamente versate pari ad € 1.435,71;

in via subordinata dichiarare parte opponente dovuta al pagamento di sola quota parte della sorte capitale, decurtata delle voci non dovute, senza riconoscimento alcuno di spese e competenze legali in quanto illegittime e pretestuose anche in questo caso con condanna del Condominio di Via D.di G. alla restituzione in favore di Angelo S. delle somme residue da questi indebitamente versate.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”

Conclusioni per l’opposto:

“Voglia l’On.le Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così statuire:

in via assolutamente preliminare, rimettere la causa sul ruolo istruttorio, ammettendo la prova testimoniale sulle circostanze e con i testi indicati all’udienza del 9 ottobre 2015;

nel merito, rigettare l’opposizione ex adverso spiegata, perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto;

nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell’opposizione ex adverso proposta, accertare e dichiarare che il Sig. Angelo R.S. è debitore nei confronti del Condominio di via D.diG., Taranto della somma di € 778,99 o di quella minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, secondo il principio della soccombenza.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l’opponente conveniva presso questo GDP, premettendo e sostenendo quanto segue:

con ricorso del 27.10.2014 iscritto al n. 6218/14 R.G., il Condominio in epigrafe chiedeva al Giudice di Pace di Taranto l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’odierno esponente per l’importo di € 778,99 per supposta morosità derivante dal mancato pagamento di quote e competenze condominiali;

in accoglimento di detto ricorso, il Giudice di Pace Avv. Gabriella M. emetteva il decreto ingiuntivo n. 1961/14 che, munito di provvisoria esecutività, che veniva notificato all’opponente in data 15.12.2014 in uno all’atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di € 1.435,71;

anzitutto si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto per totale assenza dei suoi presupposti legittimanti;

di fondamentale importanza il decreto ingiuntivo non era stato preceduto da alcuna intimazione e messa in mora;

in data 15.10.2014, infatti, il dott. S. riceveva unicamente copia del verbale relativo all’assemblea del 06.10.2014 di approvazione del rendiconto 22.07.2013 – 31.08.2014 nonché copia dello stesso rendiconto senza che, con la relativa lettera di accompagnamento o separato atto di diffida stragiudiziale, gli venisse intimato alcunché;

del tutto inopportuna era pertanto la circostanza per la quale al dott. S., a distanza di pochi giorni da tale trasmissione, aveva ricevuto la notifica dell’atto di ingiunzione qui opposto maggiorato persino delle spese e competenze legali dell’atto di precetto;

quanto alle voci inserite per la concessione del provvedimento monitorio si evidenziava che non tutte peraltro erano dovute, in quanto assolutamente inesigibile era l’importo di € 135,38 “per spese di recupero insoluti avv. B.”; è infatti principio incontestabile (sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità cfr ex multis Cassazione n. 15718/2001) che qualora all’attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti né tantomeno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della sorte capitale;

la voce “per spese lavori di manutenzione straordinaria” pari ad € 401,00 oltre ad apparire pretestuosa, era stata istituita giusta delibera dell’11.07.2014 ai fini della costituzione di un fondo cassa da impiegarsi per lavori di manutenzione allo stabile che, allo stato, risultavano sì approvati ma non ancora assegnati a ditta alcuna e, anzi, con riferimento a detti lavori non risultava pervenuto ancora alcun preventivo;

ebbene, con la medesima delibera, si acconsentiva a che detto importo venisse fatto oggetto di rateizzazione in mesi 5 decorrenti da Luglio 2014 con scadenza dell’ultimo rateo al 30.11.2014;

. Del tutto errato era l’inserimento nella richiesta di decreto ingiuntivo dell’intera quota, comprensiva cioè anche dell’ultimo rateo che, alla data del deposito in Cancelleria del fascicolo ad opera del Condominio, non era ancora stato messo in riscossione;

si consideri, infine, che il dott. S. è comproprietario, insieme ad altri eredi, dell’unità immobiliare sita nel Condominio di via D.di G. sicché ancora più evidente è l’avventatezza dell’azione giudiziale senza prima accertamento dell’interessamento degli altri partecipanti al pagamento delle quote richieste.

Tutto ciò premesso e considerato, il dott. Angelo R. S., come sopra rappresentato e difeso, concludeva con le richieste di cui in epigrafe.

All’udienza dell’11.06.2015, in sostituzione dell’Avv. Gianni B. si presentava in udienza l’Avv. Gianni R. che depositava la comparsa di risposta.

Essendo definibile la causa sulla base degli atti depositati, non essendo necessaria alcuna prova testimoniale, all’udienza dell’11.12.2015, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, impossibile ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione sulle eccezioni preliminari per come dedotte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione al precetto con annesso Decreto Ingiuntivo è fondata e merita accoglimento.

In particolare il decreto suddetto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarmente costituito contro l’odierno opponente.

Si rileva anzitutto la irregolarità della costituzione del Condominio opposto in giudizio per essere avvenuta tramite l’Avv. Gianni R., in sostituzione dell’Avv. Gianni B.

A tal riguardo, si osserva che la facoltà di sostituzione di altri procuratori per la costituzione in giudizio di che trattasi, oltre a non risultare espressamente compresa nel mandato conferito dall’Amministratore del Condominio p.t. I.Servizi di G.F. e Co. steso a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta nemmeno individuato come nominativo, né datato e la cui firma risulta del tutto illeggibile.

In particolare, non ci si trova davanti all’ipotesi nella quale l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, sia irrilevante.

Nell’ipotesi di che trattasi il nome del sottoscrittore non risulta dal testo della procura stessa, né dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, né detto nome risulta con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente solo la qualità di legale rappresentante di una società, si determina nullità che può essere anche rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

A detta nullità si aggiunge anche la circostanza che l’opponente ha contestato di essere proprietario esclusivo dell’unità immobiliare di che trattasi, facente parte del Condominio di Via D.di G. n. 7.

A tal riguardo, il Condominio opposto non ha provato di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare e poi la successiva richiesta del decreto ingiuntivo e successiva notifica del precetto ad uno solo degli intestatari dell’unità immobiliare interessata, se ne ricorrono le condizioni, atteso che tutte le spese ( compresa la corrispondenza) vanno a carico del condomino inadempiente o moroso.

Dette circostanze non possono essere provate tramite testi, in quanto devono essere provate solo documentalmente.

Eppure, ogni amministratore con una semplice visura degli atti catastali, del costo di un solo euro per ditta, può acquisire le intestazioni delle varie unità immobiliari, evitando così di produrre atti del tutto annullabili. L’indicazione del nominativo nelle tabelle millesimali può essere utilizzato, fino a quando i pagamenti avvengono bonariamente, ma nel momento in cui risulti necessario azionare procedimenti coattivi, non si può non attingere elementi certi dagli atti di proprietà dei condomini e/o catastali, che è opportuno se non obbligatorio tenere sempre aggiornati.

Non si può omettere di considerare che ai sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c. l’anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
L’anagrafe condominiale deve essere istituita ed aggiornata dall’amministratore nei modi e nelle forme indicate dall’art. 1129, secondo comma, c.c. (comunicazione ai condomini dei giorni e delle ore in cui è possibile prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese), deve metterla a disposizione degli interessati e non di chiunque per evitare violazioni della privacy, a meno che i vari comproprietari di una unità immobiliare non comunichino all’amministratore che ogni rapporto con il Condominio avvenga a nome di un solo dei comproprietari con delega sottoscritta da tutti gli altri rimanenti aventi diritti.

Per quanto sopra il decreto ingiuntivo non può che essere revocato, perché emesso irregolarmente ed a carico di soggetto di cui non è stata dimostrata la piena ed esclusiva proprietà, non potendosi verificare inoltre la ricorrenza o meno dell’ipotesi dell’art. 752 C.C.

Il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario può sussistere solo se corretto sotto il profilo di soggetti legittimati, sia sugli elementi richiesti dagli artt. 642 e successivi del c.p.c. non potendosi ricorrere all’utilizzo del procedimento sommario di ingiunzione, in assenza della sussistenza di elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore, del debitore, la quantificazione esatta della somma e la sua liquidità e ciò soprattutto allorquando viene chiesto immediatamente esecutivo.

           Detti elementi non possono essere modificati: il decreto d’ingiunzione deve essere preciso in tutti gli elementi, né possono essere corretti dal Giudice, nemmeno a seguito di una interpretazione logico-sistematica.

La Corte Costituzionale con sentenza del 10/11/1994, n. 393 ha chiarito che il provvedimento nei confronti dell’effettivo destinatario dell’ordine di pagare ha carattere sostanziale, investendo il processo logico posto alla base della statuizione. Non v’è mai luogo al procedimento di correzione, dice la Corte costituzionale, allorché il decreto ingiuntivo sia stato tempestivamente opposto.

Di conseguenza il precetto ed annesso decreto opposto non possono che essere totalmente annullati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 81 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata contro il Condominio di Via D. di G. 7, avverso il precetto ed annesso decreto ingiuntivo n. 1961/2014, emesso dal Giudice di Pace di Taranto e notificato in data 15.12.2014, ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, cosi provvede:

accoglie l’opposizione;

di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Condominio di Via D. di G. 7 in.l.r.p.t. in Taranto alla restituzione in favore di Angelo S. delle somme da questi versate pari ad € 1.435,71

Condanna il Condominio di Via D.di G. n.7 in p.l.r.p.t. al pagamento a favore dell’opponente delle spese che si liquidano nella somma complessiva di € 360,00, oltre IVA,CAP e spese generali, come per legge.

Compensa le altre spese di giudizio.

Così deciso in Taranto, 1° marzo 2016                 Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

 

[1] G.d.P. di Taranto, dott. Martino Giacovelli, sent. dell’1.03.2016.

Condominio: decreto ingiuntivo nullo senza diffida ai comproprietari

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