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Convocazione richiesta da un solo condomino

Convocazione di assemblea da parte di un condomino

Convocazione di assemblea da parte di un condomino

Convocazione richiesta da un solo condomino

La legge di riforma del condominio (220/2012) ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di chiedere la convocazione di assemblea.

Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa.

Richiesta di convocazione dell’ assemblea

La richiesta di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in base all’articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora non vi provveda l’amministratore, è rimasta immutata ed è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

La possibilità per i richiedenti di convocare l’assemblea si manifesta quando, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’amministratore non la convochi.

Tre eccezioni che l’ amministratore deve tenere da conto

La convocazione richiesta da un solo condomino può avvenire in tre casi, i quali sono stati introdotti dalla legge di riforma.

pertanto, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea quando:

Interventi agevolati: Sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo 1120, comma 2, n.1), 2) e 3); la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta (articolo 1120, comma 2, Codice civile);

Gravi irregolarità fiscali: Siano emerse gravi irregolarità fiscali oppure l’amministratore non abbia aperto e/o non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio.
In questo caso, la convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (articolo 1129, comma 11, Codice civile);

Destinazione d’ uso delle parti comuni: Si intenda far cessare attività che violino e/o incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie (articolo 1117 quater Codice civile).

La convocazione è un atto dovuto

Ricevuta la richiesta di assemblea, la convocazione è, in linea di principio, un atto dovuto e riservato dell’amministratore (un’eccezione è prevista dall’articolo 65 delle disposizioni di attuazione del Codice civile il quale attribuisce al curatore speciale, nominato ex articolo 80 Codice procedura civile quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore, il potere di convocare l’assemblea su richiesta anche di un solo condòmino che intenda iniziare o proseguire una lite contro i condomini, al fine di avere istruzioni sulla condotta di una lite).

Assemblea per istruzioni su una lite in corso

Pertanto, esiste il caso dell’assemblea per istruzioni su una lite in corso (articolo 65 delle disposizioni di attuazione), richiedibile anche da un solo condomino; va convocata dal curatore speciale quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore.

Altre eccezioni previste dalla legge

L’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può, infine, eccezionalmente, essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando:

• manchi l’amministratore, per esempio perché deceduto, scomparso, o quando i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni);
• l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, richiesti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio.

Attenzione: solo in quest’ultimo caso il singolo condomino ha la speciale possibilità di procedere immediatamente alla convocazione «senza il rispetto di alcuna formalità».

Governo della casa

In un condominio una donna ebbe la sorpresa di trovare sulla soglia di casa un amministratore condominiale piuttosto ben vestito che le chiese qualcosa da mangiare.
“Mi dispiace”, ella rispose, “al momento non ho in casa niente”.
“Non si preoccupi”, replicò lo sconosciuto amabilmente. “Ho nella bisaccia un sasso per minestra; se mi darete il permesso di metterlo in una pentola di acqua bollente, preparerò la zuppa più deliziosa del mondo. Mi occorre una pentola molto grande, per favore”.
La donna era incuriosita. Mise la pentola sul fuoco e andò a confidare il segreto del sasso per minestra a una vicina di casa.
Quando l’acqua cominciò a bollire, c’ erano tutti i condomini, accorsi a vedere lo straniero e il suo sasso.…leggi tutto.

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