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Con il decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015 è diventato più difficile il distacco dall’impianto di riscaldamento

Decabo S.r.l. scrive…

Con il decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015 è diventato più difficile il distacco dall’impianto di riscaldamento

Infatti l’art 8.5 dice che a seguito di distacco anche si un singolo condomino deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche, sotto il profilo dei costi complessivi. La diagnosi energetica deve valutare almeno 6 tipologie impiantistiche:

a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare
b)impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare;
c) le possibili integ razioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
f)per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232

Inoltre ricordiamo che il dpr 59/2009 art 4 comma 9 ribadisce “In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2 (nota della Decabo servizi è compreso il condominio), così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione…”

Inoltre dal 31 agosto 2013 per gli impianti creati ex novo vige l’obbligo di essere collegati a canne fumarie o a sistemi di evacuazioni dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio.

Il testo del decreto…

http://www.cened.it/c/document_library/ … upId=10327

 

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