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Amministratore di condominio (Natura giuridica dell’ incarico)

Revoca giudiziale dell’ amministratore di condominio

Revoca giudiziale dell’ amministratore – non c’è bisogno dell’avvocato Viene presentato ricorso per ottenere dal tribunale la revoca dell’amministratore. Per questa procedura il condomino che agisce non ha bisogno di un avvocato: il procedimento è infatti atipico perché diretto alla mera gestione di interessi nell’ambito della volontaria giurisdizione. Dunque, il singolo proprietario esclusivo che chiede al giudice la revoca dell’amministratore può difendersi personalmente perché il procedimento non decide su posizioni …Leggi tutto

Eccesso di potere in condominio

L’ eccesso di potere è un vizio di legittimità tipico dell’ atto amministrativo. Si concretizza quando un organo della Pubblica amministrazione esercita il potere in modo scorretto e soprattutto in mala fede. Ad esempio, si tratta di eccesso di potere nel caso in cui un Governo decida di sciogliere un consiglio comunale adducendo reiterate violazioni di legge, ma in realtà agisce per motivi prettamente politici. Pertanto, a stretto rigore, l’eccesso …Leggi tutto

Personalità giuridica del condominio, nuovi contrasti in vis

Personalità giuridica del condominio, nuovi contrasti in vista Avv. Alessandro Gallucci scrive… Quella della personalità giuridica del condominio, o quanto meno della soggettività giuridica distinta dai suoi partecipanti è materia che la legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) ha volutamente ignorato e che, invece, al pari o forse più di altre avrebbe meritato soluzione. Sta di fatto che in seguito all’entrata in vigore della riforma del condominio, le prime …Leggi tutto

Limite della rappresentanza legale

Cass. Civile, Sez. II, sentenza del 15 febbraio 2010 n. 3464. L’amministratore ha la rappresentanza volontaria del condominio, come e’ confermato dal fatto che la nomina dell’amministratore è frutto di una delibera assembleare, e che, oltre che nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti anche nei limiti dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall’assemblea (art. 1131 c.c., comma 1); Invece …Leggi tutto