La conservazione delle parti comuni e l’erogazione di specifici servizi è resa effettiva grazie alla stipula delle c.d. obbligazioni condominiali, ossia le prestazioni aventi ad oggetto il versamento delle somme di denaro, da parte dei singoli condomini, considerate obbligazioni propter rem. Ossia trattasi di situazioni obbligatorie, la cui derivazione sostanziale riguarda la contitolarità del diritto reale sulle cose e la cui individuazione – per così dire, per relationem – avviene …Leggi tutto
Debiti contratti dal condominio
Debiti contratti dal condominio Avv. Paolo Accoti scrive… Negli immobili in condominio le spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, al pari di quelle relative alla prestazione di servizi e alle innovazioni di interesse comune, sono a carico dei singoli condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Il principio generale enunciato dall’art. 1123 co. I c.c., può subire delle deroghe nel caso di …Leggi tutto
Il nuovo amministratore non può approvare i rimborsi
Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali. La ricognizione di debito, infatti, richiede un atto di volizione da parte dell’assemblea. Il caso L’ex amministratore di un condominio ottiene dal tribunale un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di oltre 60 milioni di lire a titolo di rimborso di anticipazioni di spese condominiali. Il condominio …Leggi tutto
Torna la solidarietà passiva
I creditori del condominio guadagnano un punto. Con la recente sentenza della Cassazione (21907 del 21 ottobre 2011, presidente Triola) è stato affrontato nuovamente il tema della parziarietà delle obbligazioni condominiali, cioè l’obbligo, per il creditore del condominio, di rivolgersi anzitutto Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/30XOc Leggi il testo della sentenza:http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Sole … 60be0093af
Condominio e parziarietà passiva
Un’ altra sentenza a favore della parziarietà passiva La terza sezione del Supremo Collegio, con la sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009, inserendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza 8 aprile 2008 n. 9148, ribadisce la parziarietà passiva delle obbligazioni condominiali pur ammettendo il carattere disponibile della relativa disciplina. Pare utile, prima di dedicarsi ad un commento della decisione summenzionata, seppur sinteticamente, riepilogare come si …Leggi tutto
Ritorna la solidarietà passiva dei condòmini
Ritorna la solidarietà passiva in condominio Dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l’intero credito. Con la sentenza 14813/2008 la Corte ha dichiarato corretto …Leggi tutto
In condominio ritorna la solidarietà passiva
Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l’intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l’11 giugno ad Arezzo …Leggi tutto
La sentenza
La "parte generale" della sentenza: Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o "pro quota" dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio, le S.U. hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l’obbligazione, ancorché comune, è divisibile …Leggi tutto
Condominio: obblighi privi di solidarietà
Dal Sole 24 ore del 10 aprile 2008 Condominio: obblighi privi di solidarietà La Cassazione sceglie la linea più morbida nei confronti dei condomini. E, risolvendo un contrasto che aveva visto divisa la stessa Corte, afferma(Sezioni unite civili, sentenza n. 9148 depositata l’8 aprile) che la responsabilità dci singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi non ha natura solidale. Ciascuno risponde dell’ impegno preso collettivamente solo in …Leggi tutto
Debiti del condominio
I condòmini non sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte dall’ amministratore a nome e per conto dell’ ente condomìnio, se contratte nei modi e termini consentiti dalla legge. Ciò comporta che ciascun creditore non potrà rivalersi su qualunque condòmino e chiedere il pagamento dell’ intero debito del condomìnio.