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Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

Art. 1117 – (Parti comuni dell’edificio) – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni …Leggi tutto