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Bonifici online a rischio ritenuta

La risoluzione 55/2012 dell’Agenzia ha lasciato aperte ulteriori problematiche

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 giugno 2012 n. 55 ha affermato che non può essere riconosciuta la detrazione per il recupero edilizio (lo stesso tema ricorre per il 55%) a chi abbia omesso di indicare nel bonifico, bancario o postale, causale (con riferimento alla norma agevolativa), codice fiscale degli ordinanti, partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico ex art. 1, comma 3, del DM n. 41/1998, ove ciò abbia precluso alle banche o alle Poste di operare la ritenuta introdotta dall’art. 25 del DL n. 78/2010 (“A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. (…).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”) e attuata con il Provvedimento 30 giugno 2010 (Prot. n. 94288) e la circolare n. 40/2010.

Il mutato indirizzo è motivato con il fatto che il bonifico ha ora assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari o postali obbligati ad applicare la ritenuta, attraverso la quale viene anticipata parte del prelievo a carico dei beneficiari dei bonifici.

La risoluzione n. 55/2012 – che, è bene sottolinearlo, concerneva pur sempre un caso di irregolare compilazione del bonifico per violazione delle disposizioni del DM n. 41/1998 – suggerisce di effettuare un nuovo bonifico, completo dei dati in precedenza omessi, e di farsi restituire dall’esecutore quanto già bonificatogli in modo incompleto.

C’è, tuttavia, altro da evidenziare, non esplicitato dalla risoluzione.

Innanzitutto, il rimedio suggerito implica che, ove abbia intanto presentato una o più dichiarazioni beneficiando delle prime rate delle detrazioni, il contribuente dovrà ripresentarle senza più inserirvi queste ultime: dovrà inviare nuovi modelli UNICO integrativi e, se ancora nei termini, potrà fruire del ravvedimento operoso versando con l’F24 la sanzione per infedele dichiarazione e le maggiori imposte (con gli interessi) o riversando i crediti ottenuti nel frattempo a rimborso o compensati.

Non è una procedura neutra, perché sono cambiate le regole

Insomma, una procedura non certo semplice né economica, che richiederà spesso l’ausilio di fiscalisti, con i relativi aggravi di spesa, magari a fronte di detrazioni di non elevato importo, e che presuppone la disponibilità dell’esecutore, che può essere frenato da remore nel dar corso a una restituzione di denaro per ragioni a lui estranee e di non immediata comprensibilità e dalle perdite di tempo e spese bancarie, amministrative, professionali anche per le connesse rettifiche contabili e fiscali.

Ma non è neppure una procedura neutra.

Traslare la detrazione ad anni successivi comporta spesso l’applicazione di regole diverse da quelle originarie: ad esempio, negli ultimi mesi, la percentuale e il plafond per il recupero edilizio sono stati elevati dal 36% al 50% e da 48.000 a 96.000 euro (ciò che comporterebbe un “artificioso” beneficio al contribuente), mentre è stata soppressa la rateazione in 5 e 3 anni prevista, fino al 31 dicembre 2011, per i contribuenti oltre i 75 e gli 80 anni.

Ma non è tutto.

Risulta infatti che varie banche, in caso di bonifici online (molto diffusi e assimilati a quelli “ordinari” dalla risoluzione n. 353/2008, mai “revocata”), non possiedono procedure che “aggancino” l’obbligo di ritenuta, che viene pertanto omessa, benché, in questi casi, il bonifico sia completo di tutti i requisiti prescritti dal DM n. 41/2998, presumibilmente all’insaputa dei contribuenti (che non sono, peraltro, destinatari dell’obbligo, rivolto a banche e Poste) e forse anche dell’Agenzia delle Entrate.

Riteniamo urgente che l’Agenzia delle Entrate compia una verifica della tematica e fornisca indicazioni aggiornate senza creare ingiusti pregiudizi ai contribuenti – né in termini di perdita del diritto alle detrazioni, né costringendoli a complesse e onerose rettifiche sulla falsariga della risoluzione n. 55/2012 – in quanto, in questi casi, non è stata violata alcuna norma o indicazione amministrativa.

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