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Anche in condominio se ci sono i requisiti scatta l’usucapione

Ci sono limiti alla usucapione? Un terreno pubblico può essere usucapito? E un bene condominiale dal quale dipende la stabilità dell’edificio?

L’usucapione può essere postuma, vale a dire dopo la morte di chi ha maturato il diritto?

Possono essere oggetto di usucapione i beni immobili, i beni mobili e le universalità di mobili.

Si discute se possano essere oggetto di usucapione i beni immateriali, lo spazio aereo e i titoli di credito.

Possono essere usucapiti la proprietà, la servitù apparente, l’uso, l’abitazione. Anche l’enfiteusi può essere usucapita purché oltre al pagamento del canone vi sia l’apporto di miglioramenti che accrescano il valore del fondo.

Quanto al diritto di superficie, pur essendo state evidenziate difficoltà notevoli, alcuni autori hanno ritenuto che sia ammissibile l’usucapione. Non sono usucapibili di diritti reali di garanzia né i diritti personali, i beni del demanio necessario.

Gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile possono, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 c.c. e 828 comma 2 c.c., essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi non per effetto di usucapione, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno pubblico primario.

Il bene transitato nel patrimonio disponibile, in quanto assoggettato alle comuni regole di diritto privato, è invece usucapibile.

Per quanto concerne l’usucapibilità dei beni condominiali, la giurisprudenza non esclude che un comproprietario possa acquisire la proprietà esclusiva del bene comune, purché assieme agli altri requisiti (possesso continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico) sia provato l’esercizio di un possesso ventennale esclusivo del bene e tale da escludere lo stesso tipo di potere in capo agli altri compossessori.

La Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità dell’usucapione su un bene condominiale laddove non venga prodotta la prova di un possesso esclusivo del locale, essendo insufficienti quelle condotte che sono manifestazioni di un uso da parte del compossessore non in contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale.

In caso di decesso dell’originario possessore, il possesso continua nell’erede con effetto dalla data di apertura della successione. Pertanto sarà l’erede a dover agire in giudizio per ottenere la sentenza dichiarativa di avvenuta usucapione.

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/04/27/news/anche-in-condominio-se-ci-sono-i-requisiti-scatta-l-usucapione-1.13375492

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