la prassi amministrativa e la giurisprudenza riconoscono che determinati flussi di denaro, come quelli provenienti da familiari stretti, possano rientrare in contesti solidaristici o affettivi, privi di rilevanza reddituale.
In questi casi, a condizione che le operazioni siano tracciabili e giustificate, la presunzione può ritenersi superata.
È in questo solco interpretativo che si inserisce la recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che offre un’importante conferma sul tema.
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