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Abbattimento degli alberi pericolosi in condominio

L’ amministratore ben può far abbattere gli alberi del giardino condominiale se si rivelano pericolosi per i condomini; allo stesso modo può decidere di far potare i rami secchi che stanno per cadere. A tal fine, non ha bisogno di una apposita delibera dell’assemblea se sussiste un pericolo urgente: il suo diretto intervento, benché non autorizzato in via preventiva, è infatti giustificato dalla necessità di evitare danni a persone o cose. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una recente sentenza [1].

Tra i compiti dell’amministratore elencati dal codice civile [2] vi è quello di compiere tutti gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio. In tale potere vengono fatti rientrare tutti gli atti urgenti necessari ad evitare che si verifichino danni irrimediabili come, nel caso di crollo di alberi o di rami, eventuali schianti, certamente rischiosi per la salute e la vita dei condomini (nonché per i loro stessi beni, come le auto parcheggiate). Tali necessità sono di certo prioritari rispetto al decoro architettonico che potrebbe venir meno in caso di riduzione del verde e abbattimento dei tronchi dannosi. Peraltro, il decoro può essere ripristinato se solo l’assemblea autorizza il reimpianto di altri alberi sostitutivi.

È chiaro, tuttavia, che il potere dell’amministratore di agire senza il previo mandato dell’assemblea deve essere giustificato sempre dall’urgenza e, in ogni caso, di tale intervento deve sempre darne comunicazione a tutti i condomini nella prima riunione utile, al fine di far ratificare il proprio operato.

Detta urgenza, in caso di contestazione, va dimostrata. Pertanto, ben farebbe l’amministratore, prima di procedere all’abbattimento degli alberi, a procurarsi le prove relative alla necessità del pronto intervento: prove che potrebbero consistere in una documentazione fotografica o in una relazione di un perito esperto botanico. Stando così le cose, l’amministratore ha un vero e proprio dovere di azione e non una semplice facoltà.

[1] Trib. Roma, sent. n. 679/2016

[2] Art. 1130 cod. civ.

Abbattimento degli alberi pericolosi in condominio

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