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Art. 64 Disp. Att., norma soppressa

Art. 64 Disp. Att. (Norma soppressa)

Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione III – Disposizioni relative al Libro III

Norma soppressa

Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal decimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

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