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Delibera contraria ad una precedente sentenza

Se la delibera è contraria ad una precedente sentenza non è necessario impugnarla per la dichiarazione d’inefficacia

di Avv. Alessandro Gallucci,

Le delibere condominiali, tanto c’insegna l’art. 1137 c.c., sono obbligatorie per tutti i condomini, assenti e dissenzienti inclusi. Chi le ritiene contrarie alla legge o al regolamento di condominio può impugnarle nel termine di 30 giorni dalla loro adozione, il termine si riferisce ai presenti dissenzienti e astenuti, o comunicazione, il riferimento qui è agli assenti. La Cassazione ha precisato quando una deliberazione dev’essere considerata annullabile (e quindi bisogna rispettare il suddetto termine dei 30 giorni) e quando nulla (come tale impugnabile in ogni tempo. Cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Che cosa accade se l’assemblea condominiale prende una decisione contraria ad una sentenza resa dal Tribunale sul medesimo argomento?

Secondo la Cassazione è giusto considerare quella delibera inefficace pur senza impugnazione. Il caso che ha dato spunto alla sentenza di cui riferimento da qui a breve parrà singolare ma è realmente accaduto. Un condomino fa causa ad un condominio perché erano state posizionate nell’androne comune delle fioriere: a suo modo di dire quell’azione ledeva il suo possesso di quella parte comune. Il giudice gli dà ragione ed il condominio che fa? Le fa sparire e delibera di sostituirle con dei vasi in plastica. Quindi al momento in cui il condomino porta ad esecuzione quella sentenza il condominio si oppone: quel titolo esecutivo non può valere per dei vasi che nulla hanno a che vedere con la controversia originaria. Senza giri di parole: uno stratagemma che una presa in giro. Dello avviso la Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza di secondo grado. Si legge nella pronuncia resa dagli ermellini che “ la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sull’interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza conclusiva del giudizio possessorio, compiuta al fine di verificare se il giudicato avesse esaurito la propria portata esecutiva o se questa permanesse con riguardo a comportamenti futuri dell’obbligato idonei ad integrare quella stessa molestia possessoria avverso la quale era stata invocata la tutela giudiziale. Ha quindi ritenuto che la sentenza che aveva ordinato la rimozione delle fioriere dall’androne condominiale avesse efficacia esecutiva anche rispetto ad altre situazioni, create dal condominio obbligato e dai suoi partecipanti, che fossero idonee a violare il possesso dei condomini appellanti così come quella che aveva determinato la presentazione del ricorso ex art. 1170 cod. civ. ed ha ritenuto di fare applicazione al caso di specie del principio espresso dal precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 9202/01. Sulla base di tali premesse in fatto (quanto all’interpretazione del titolo esecutivo) ed in diritto la Corte d’Appello ha concluso nel senso dell’”inefficacia” della delibera assembleare di nuova collocazione delle fioriere nell’androne condominiale e della necessità della loro rimozione “costituendo l’apposizione dei vasi un rilevante intralcio all’uso dell’androne medesimo”, tale da costituire “nuova violazione del possesso dei condomini appellanti, possesso che rimane quindi tutelato dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale che non ha esaurito il suo effetto con la precedente rimozione dei vasi e che continua a essere efficace rispetto alla nuova apposizione delle fioriere (Cass. 28 giugno 2012 n. 10879).

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