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Obblighi e responsabilità dell’amministratore di condominio

Obblighi e responsabilità dell’amministratore di condominio come datore di lavoro anche in relazione alle recenti modifiche legislative in materia di T.U. sulla sicurezza

Sommario: 1. Premessa; 2. Obblighi del committente nei lavori privati; 2.1 Affidamento dei lavori ai soli “autonomi”; 2.2 Affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori “autonomi” dei lavori da svolgere all’interno degli impianti ed unità produttive del committente; 2.3 Lavori in economia del committente con personale dipendente nella propria abitazione o cantiere; 2.4. Lavori che richiedono l’affidamento ad una o più ditte esecutrice dei lavori: casistica; 3. Recenti modifiche normative al Testo Unico sulla Sicurezza; 4. Attività dell’amministratore di condominio quale datore di lavoro/committente con le modifiche apportate dal Dlgs 69/13 convertito in legge 98/2013; 4.1 La modifica introdotta dal Dlgs 69/13 convertito in L. 98/2013 in relazione all’obbligo della relazione del DUVRI (comma 3, art. 26 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.);4.2 La Modifica introdotta dal Dlgs 69/13 convertito in L. 98/2013 all’art. 88 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in relazione alle disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili quali definiti dall’art 89 comma 1 lettera a); 5. Aspetti generali sulla Responsabilità del committente; 6. Conclusioni

1.Premessa – Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico).

Può essere una persona fisica (come nel caso di un proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio). Anche per piccoli interventi di ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.ii.mm..

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri il quadro dei vertici organizzativi è stato sempre molto chiaro ma non si può dire lo stesso per la suddivisione dei compiti e delle responsabilità che ricadono sul committente dei lavori.

Senza avere la pretesa di affrontare tutti i possibili casi che la complessa gestione e organizzazione di un cantiere può comportare, il presente lavoro mira a fornire una guida sintetica e pratica per l’attuazione degli adempimenti che restano in capo al committente e analizza le situazioni che più frequentemente si riscontrano nella esecuzione dei lavori.

Tanto premesso è quindi necessario – prima di poter procedere all’analisi degli Obblighi e responsabilità dell’amministratore di condominio come datore di lavoro e committente dei lavori anche in relazione alle recenti modifiche legislative in materia di T.U. sulla sicurezza – procedere ad una preventiva analisi della disciplina generale.

2. Obblighi del committente nei lavori privati – Il Decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/09, ha creato un nuovo modo di pensare e di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro promuovendo, innanzitutto, la “cultura della sicurezza” fondando un nuovo modello di gestione degli adempimenti previsti dalla legge basato sui principi della sicurezza globale, della prevenzione, della programmazione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e dell’organizzazione del lavoro.

Il richiamo all’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 ha imposto – oltre che per il datore di lavoro anche per il committente – il rispetto, fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela contenute in questo disposto.
L’elenco dei principi e delle misure alla quali anche il committente deve attenersi è cospicuo:

La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico;
La riduzione dei rischi alla fonte;
La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tra tutte le misure elencate e alle quali anche in committente deve dare attuazione, sono presenti molte che attengono all’ipotesi in cui lo stesso di avvalga di lavoratori autonomi o, comunque, esegua i lavori avvalendosi di proprio personale; tuttavia, almeno cinque di questi punti (quelli in neretto nell’elenco) hanno, invece, carattere generale ed estendono la propria valenza anche al caso del solo committente esclusivo esecutore dei lavori.

Vediamo quali sono le figure impegnate nella sicurezza dei Lavori di cui al comma 1 art 89 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.:

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita` professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’o pera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91;
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita` di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare nel momento in cui è necessario effettuare dei lavori edili nel luogo di lavoro/fabbricato:

2.1 Affidamento dei lavori ai soli “autonomi” – Nell’ipotesi di lavori in economia svolti con affidamento degli stessi al solo lavoratore autonomo, il committente deve verificare, per prima cosa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), in connessione con il punto 2, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione:

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;

Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo;
Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

2.2 Affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori “autonomi” dei lavori da svolgere all’interno degli impianti ed unità produttive del committente.
Il comma 3 dell’art 26 del Dlgs n.81/2008 ha introdotto l’obbligo della redazione del “D.U.V.R.I.” – “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” – che deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – nel caso di affidamento ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all’interno degli impianti ed unità produttive del committente. Tale documento ha lo scopo di documentare le misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera.

Il comma 3 dell’art 26 prevede che: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza .In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell’ambito di applicazioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

La redazione di tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima iniziare l’attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.

I principali scopi del D.U.V.R.I., sono:
valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle vie di fuga, etc.);
indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
accettare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
Individuare i costi della sicurezza.

2.3 Lavori in economia del committente con personale dipendente nella propria abitazione o cantiere – Nell’ipotesi di lavori in economia svolti dal committente con proprio personale e presso la propria abitazione o cantiere, la figura del committente stesso è unita con quella di datore di lavoro dell’impresa edile dato che questo soggetto va a rivestire contemporaneamente due ruoli, quello di committente,- finanziatore dell’opera- e quello di titolare dell’impresa- realizzatrice dei lavori.
Ne consegue che i suoi obblighi sono duplici, o per meglio dire, rafforzati; nella sua veste di datore di lavoro deve garantire, innanzitutto, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti con annessi correttezza dei versamenti contributivi e premi assicurativi e anche il pieno rispetto della disciplina prevenzionistica:

Redazione del POS;
Ottemperanza all’obbligo di formazione dei propri dipendenti alla luce del nuovo accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori 21 dicembre 2011;
Ottemperanza all’obbligo di formazione specifica (art. 71, comma 7, in relazione con l’art. 73, comma 4, D.lgs n. 81/2008 e ss.ii.mm.) per quei dipendenti che sono addetti all’uso di particolari attrezzature elencate nel nuovo accordo stato-regioni 22 febbraio 2012, che è entrato pienamente in vigore il 13 marzo 2013;

Consegna e verifica che i propri lavoratori indossino i DPI messi a loro disposizione in funzione dei rischi insiti nell’attività lavorativa che dovrà essere svolta;
Impiego di attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto , mentre per le opere provvisionali (trabattelli, ponteggi metallici, fissi, scale) che non rientrano nel campo di applicazione della “direttiva macchine” e che, pertanto, non possono essere marcate CE, la conformità deve essere ricercata nel rispetto delle norme tecniche di progettazione (UNI EN ISO) e/o nel rispetto della normativa italiana contenuta nel D.lgs. n.81/2008 e ss.ii.mm..

2.4. Lavori che richiedono l’affidamento ad una o più ditte esecutrice dei lavori: casistica – In tale evenienza posso essere ipotizzate tre diverse casistiche:

Caso 1: affidamento ad una sola impresa con durata inferiore ai 200 uomini /giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Il committente deve richiedere alla ditta prima dell’affidamento dei lavori – e verificarne la correttezza – la seguente documentazione:
Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento ;
Autocertificazione del datore di lavoro sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori
Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. ;
Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Caso 2: affidamento ad una sola impresa con durata superiore ai 200 uomini /giorno con presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.
Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;
Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi;
Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
Elenco dei DPI ( dispositivi di protezione individuali) in dotazione;
Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti;
Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi;
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

In entrambi i casi – ai sensi dell’allegato XVII, dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. prima dell’inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalla ditta:
Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione;
Programma delle demolizioni (quando sono contemplate) di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’Inail (se dovuto);

Caso 3 Lavori che richiedono l’affidamento a due o piu’ ditte esecutrici dei lavori –
Quando nel cantiere operano piu’ ditte- anche non contemporaneamente -un importante obbligo in capo al Committente/Responsabile dei Lavori, previsto dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è la nomina dei coordinatori in materia di sicurezza e salute, in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla presenza di più imprese esecutrici.

E` bene subito chiarire che la nomina dei coordinatori – uno in fase di progettazione (che deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) ed uno in fase di esecuzione (che controlla che il PSC venga attuato e rispettato nelle sue prescrizioni) – e` dovuta anche quando nel cantiere,dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un’altra.In questo caso va nominato il Coordinatore per l’esecuzione che deve redigere (ex post) il PSC.

Il Committente/Responsabile dei Lavori può, nella gestione dell’appalto della sua opera, incaricare diverse figure dell’esecuzione: il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo non conta come impresa esecutrice ai fini della nomina dei coordinatori; l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice; l’impresa esecutrice conta sempre ai fini della nomina dei coordinatori.

Ci si vuole soffermare sul fatto che:
• le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi necessita il loro coordinamento;
• i coordinatori sono uno per la fase di progettazione -che deve essere nominato al momento dell’incarico al progettista dell’opera – e uno per la fase di esecuzione che deve essere nominato al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera. I coordinatori, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici, possono anche coincidere in una unica figura professionale;
• il Committente/Responsabile dei Lavori può svolgere il ruolo di coordinatore qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge;
• i nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affidatarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e devono comparire sul cartello di cantiere.

3. Recenti modifiche normative al Testo Unico sulla Sicurezza – Il recente “Decreto del fare” (Dlgs 69/2013 L. 98/2013) ha introdotto delle modifiche volte alla semplificazione dei numerosi adempimenti in capo al committente/datore di lavoro sia esso una persona fisica (come nel caso di un proprietario di unità immobiliare) o giuridica (nel caso di un condominio).

Per quanto concerne l’attività dell’amministratore di condominio le modifiche – per lo specifico settore della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al testo Unico sulla Sicurezza – sono relative all’art 26,(con l’introduzione del comma 3 bis), all’art. 29 (con l’introduzione del comma 6 ter), all’art 37 (con l’introduzione del comma 14 bis); all’art 88 (con l’introduzione della lettera g-bis al comma 2).

Si deve quindi procedere alla analisi di tutte le singole modifiche che il legislatore ha apportato alla disciplina.

4.Attività dell’amministratore di condominio quale datore di lavoro/committente con le modifiche apportate dal Dlgs 69/13 convertito in legge 98/2013;

Caso 1 Attività dell’amministratore di condominio quale committente dei lavori.

4.1 La modifica introdotta dal Dlgs 69/13 convertito in L. 98/2013 in relazione all’obbligo della relazione del DUVRI (comma 3, art. 26 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.)
Il Dlgs 69/13, convertito in L. 98/2013, ha introdotto il comma 3 bis che prevede delle semplificazioni per il Documento della Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio infortunistico e malattie professionali, che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 29 nuovo comma 6 ter). Solo per questi settori il datore di lavoro / committente può scegliere di redigere il DUVRI o nominare un proprio incaricato – naturalmente in possesso di formazione, esperienza e competenza specifica- tipica del preposto- in base all’incarico da svolgere e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro – che sovrintenda al coordinamento ed alla cooperazione tra le ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa presso la loro sede.
Il nominativo dell’incaricato deve essere indicato nel contratto di appalto.

La modifica al comma 3-bis del citato articolo 26 eleva da due a cinque uomini giorno2 calcolati con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori, la soglia al di sotto della quale non si deve redigere il DUVRI sempre che i lavori non si svolgano in presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, atmosfere esplosive, o con rischio di incendio di livello elevato (come individuato nel DM 10.03.1998) o in ambienti confinati o in presenza di rischi di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e ssiimm.

Nel caso in cui sia prevista la nomina di un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art 90 commi 3 e 4 del Dlgs 81/08) il DUVRI non va redatto come anche nel caso di lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi (es. reti informatiche) sempre che non sia necessaria l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all’art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza il D.U.V.R.I. non sarà più l’unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro/committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico potrà, in alternativa, individuare un proprio incarico, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività. L’individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una vera attività formale, ma si sostanzia in precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto, da un lato, della circostanza che l’incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall’altro, del contenuto dettagliato dell’incaricato “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa. Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

4.2 La Modifica introdotta dal Dlgs 69/13 convertito in L. 98/2013 all’art. 88 del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in relazione alle disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili quali definiti dall’art 89 comma 1 lettera a)
Il Dlgs 69/13, convertito in L. 98/2013, ha introdotto all’art 88 comma 2 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii., la lettera g-bis che esclude dal campo di applicazione delle disposizioni del Testo Unico previste per i cantieri temporanei e mobili:
i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento;
i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno (quindi per importi fino ad € 4.000), finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui al citato allegato XI dello stesso decreto.

L’esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii., dei lavori di entità non superiore a dieci uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell’allegato XI) comporta preoccupanti conseguenze sul piano della “qualificazione” dei soggetti operanti nei cantieri.
In tali lavori infatti non si applica l’art 90 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii., che prevede, al comma 9, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
l’esibizione del DURC;
l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.

Non si applica, inoltre, l’articolo 99 del Dlgs 81/08 e ss.ii.mm. che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare -elemento fondamentale ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Un altro importante tassello della semplificazione è rappresentato dall’elevazione della validità del DURC da 90 a 120 giorni dalla data di emissione. (art 31 Dl 69/13)

Caso 2 Attività dell’amministratore di condominio quale datore di lavoro con le modifiche apportate dal Dlgs 69/13 convertito in legge 98/2013

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla specifica normativa di settore, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore di condominio pro-tempore ed il lavoratore è il portiere con l’incarico di effettuare, oltre alle normali pulizie, anche piccoli interventi di manutenzione, ad esempio cura delle piante ornamentali, sostituzione di lampadine, pulizia dei vetri delle finestre scale e simili o l’addetto alla pulizia delle scale, androne ecc..

L’amministratore – quale datore di lavoro- deve redigere un documento che contiene l’analisi dei rischi a cui è soggetto il lavoratore e le misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Di seguito si analizzano le più frequenti attività a carico dell’amministratore di condominio per i suoi dipendenti:

a) mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro (es scale, tra battelli ecc), l’amministratore deve prendere in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
L’amministratore di condominio, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, deve adottare adeguate misure tecniche ed organizzative e prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
b) informare e formare il dipendente in merito ai rischi che possono presentarsi durante la sua attività. Ad evitare possibili contestazioni in caso di infortunio, è bene che queste informazioni siano fornite anche in forma scritta facendone firmare ricevuta.
c) provvedere a verificare la conformità dell’impianto elettrico della guardiola (e della casa del custode (se c’è) al DM 37/08; (oltre che, naturalmente, per l’impianto elettrico del fabbricato);
d) dotare la guardiola di un estintore a polvere da 6 kg e di un pacchetto di medicazione (i cui contenuti sono quelli indicati dal DM 388/03).

Il comma 1 dell’art 29 del Dlgs n.81/2008 e ss.mm.ii. ha indicato le modalità di effettuazione del “D.V.R.” – “Documento di Valutazione dei Rischi ” ed il comma 6 ha indicato che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la Valutazione del Rischio sulla base di procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012.

La modifica dell’art 29 del Testo Unico della sicurezza – con l’introduzione del comma 6-ter – comporta delle semplificazione nella modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi. Il datore di lavoro che occupa fino a dieci lavoratori – ma che sembra estendibile anche a quelli che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta – operante in settori di attività a basso rischio infortunistico, (settori che saranno individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) potrà redigere, in alternativa al Documento sulla Valutazione dei Rischi, un “Modello di Valutazione dei Rischi” di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/08.
In sostanza per questi soggetti vi sono tre possibilità:
Redigere il DVR secondo la procedura ordinaria;
Redigere il DVR secondo le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012 (salvo i casi di esclusione previsti dai comma 5 e 6 art 29 Dlgs 81/08)3
Redigere un modello di valutazione semplificato (MVR)

Per gli obblighi inerenti la formazione del lavoratore, in base all’art 37 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza,sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda.

La modifica introdotta dal Dlgs 69/13 convertito in L. 98/2013 consta dell’inserimento all’art. 37 del comma 14-bis che prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori ( oltre che per i dirigenti, preposti, e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono in tutto o in parte.

5. Aspetti generali sulla Responsabilità del committente – Senza voler approfondire i vari aspetti di responsabilità civili e penali che ricadono sul committente/Responsabile dei lavori – che necessitano di un ulteriore approfondimento – in linea generale è opportuno precisare che la verifica d’idoneità professionale non ha rivestito affatto carattere secondario visti i risvolti penali che una sua omissione può determinare a carico del committente nell’ipotesi di infortunio, sia mortale che non, del lavoratore/i autonomo/i in cantiere.

Benchè ci siano dei casi, come abbiamo visto introdotti dalla legge n. 98/2013, nei quali il committente non è più obbligato alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’imprese affidatarie/esecutrici dei lavori, stante le responsabilità che restano sempre in capo al committente (culpa in eligendo), a parere di chi scrive è necessario sempre verificare tutti i requisisti della ditta per essere sicuri che sia “qualificata" all’esecuzione dei lavori che le si vogliono affidare.

Inoltre, il cantiere, è opportuno ricordarlo, non è definito in base all’entità e alla durata dei lavori ma in base al semplice fatto che si stanno svolgendo lavori di ingegneria civile quali quelli contenuti nell’allegato X al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per cui può essere considerato un cantiere anche l’immobile all’interno del quale abita il committente se al suo interno sono svolti lavori a carattere edilizio. Un monito è arrivato dalla sentenza di cassazione penale, sezione IV, 1° dicembre 2010, n. 42465, che ha sancito la responsabilità del committente anche per lavori edilizi in abitazioni private ponendosi nella scia evolutiva della giurisprudenza di legittimità tendente a una sempre maggiore responsabilizzazione di questa figura che prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’artigiano appaltatore dei lavori.

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale del 15.10.2013 n. 42347 se da un lato specifica tutte le responsabilità in capo all’amministratore di condominio/datore di lavoro:

"…La posizione del committente nella materia degli infortuni sul lavoro è stata peraltro oggetto di ripetuto esame da parte della giurisprudenza di questa Corte, che ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l’inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione. cooperazione (cfr. Sez. IV n. 37840, 25 settembre 2009; Sez. III n. 1825, 19 gennaio 2009; Sez. IV n. 41815, 7 novembre 2008) pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione del lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (così Sez. IV n. 3563, 30 gennaio 2012)…" ed ancora "…è pacifico che, in base alla richiamata disciplina, l’amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso ma. in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all’osservanza di ciò che è stabilito dall’art. 26 d.lgs. 81\2008…" dall’altra considera comunque i limiti di autonomia e di potere decisionale che vengono attribuiti all’amministratore. Infatti: "…Nell’attribuire tale posizione di garanzia all’imputato, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare, però, che lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio.

Risulta infatti, dal ricorso e dal provvedimento impugnato, che l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell’assemblea condominiale alla quale l’amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione. Si tratta di circostanza di decisivo rilievo al fini dell’affermazione di penale responsabilità, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall’amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l’ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti…"

E’ importante anche sottolineare che la mera nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione non esime il committente dalle responsabilità a suo carico e pertanto non lo sgrava dalle sanzioni previste; il committente deve infatti vigilare sul corretto operato del coordinatore e sull’adempimento degli obblighi di cui all’art 91 comma 1 e 92 comma 1 lettera da a) ad e).4 5

6. Conclusioni – Per l’amministratore di condominio, quale datore di lavoro o committente le modifiche introdotte con la L. 98/2013 prevedono: quale datore di lavoro, la possibilità della redazione di un Modello di Valutazione dei Rischi (in sostituzione della redazione del DVR) e la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi per il lavoratore nei casi di formazione ed aggiornamento.

quale committente dei lavori – affidati ad una sola ditta – di entità pari a cinque uomini/giorno ed in assenza di rischi di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08

Per lavori la cui durata è fino a cinque uomini giorno, calcolati con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori, non si deve redigere il DUVRI sempre che i lavori non si svolgano in presenza di agenti cancerogeni, mutageni , biologici, atmosfere esplosive, o con rischio di incendio elevato (come individuato nel DM 10.03.1998) o in ambienti confinati o in presenza di rischi di cui all’allegato XI del Dlgs 81/08 e ssiimm.

In questo caso l’amministratore di condominio/committente nomina un proprio incarico, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività lavorativa.

Se non rientriamo nel caso precedente l’amministratore di condominio/committente deve redigere il DUVRI secondo le modalità dell’art 26 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.. quale committente dei lavori di entità fino a dieci uomini/giorno ed in assenza di rischi di cui all’allegato XI del Dlvo 81/08 e ss.mm.ii.

Non si applicano le disposizioni del Testo Unico previste per i cantieri temporanei e mobili, quindi non va nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione.

Resta tutto invariato – secondo quanto previsto dall’art 88 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.- quando non si ricade nel caso precedente.
http://www.diritto.it/docs/35791-obblig … zza?page=9

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