Go to Top

Note all’ art. 1130 bis del codice civile

Note all’ art. 1130 bis del codice civile

Giuseppe Spoto scrive…

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla figura del revisore condominiale.

Si tratta di una nuova figura introdotta con la riforma del diritto condominiale che all’art. 1130 bis del codice civile ha previsto la possibilità per l’assemblea dei condomini di nominare un revisore che verifichi la regolarità della contabilità del condominio. La relativa spesa per far fronte alla revisione contabile deve essere ripartita tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Il compito può essere relativo a più annualità specificatamente indicate.

Requisiti

Il codice civile non indica quali siano i requisiti per poter svolgere il compito di revisore condominiale, lasciando liberi i condomini di affidarsi al professionista che sia dotato delle opportune conoscenze di analisi contabile e si presenti come affidabile per lo svolgimento della funzione.

Ovviamente si deve trattare di persona indipendente e imparziale, pertanto, anche se non espressamente vietato dalla riforma è sconsigliabile la nomina di persone che abbiano avuto rapporti lavorativi con l’amministratore condominiale oppure siano in qualche modo legati da relazioni di parentela con quest’ultimo. È preferibile affidarsi ad un professionista abilitato che sia revisore contabile o a chi sia in grado di attestare le sue competenze.

Ragioni dell’incarico

Il revisore condominiale può essere sempre nominato dall’assemblea, ma è evidente che la nomina sarà particolarmente utile nell’ipotesi in cui occorra cambiare l’amministratore e vi siano dubbi sulla correttezza della precedente gestione condominiale ovvero tutte le volte in cui si debba procedere ad una verifica contabile perché esistono fondati sospetti di appropriazione indebita di somme comuni o comunque ammanchi nella gestione della cassa o altre simili irregolarità.

Rendiconto condominiale

A differenza di quanto accade in ambito societario, la validità del rendiconto relativo alla gestione condominiale non presuppone l’adempimento di specifiche formalità.

Tale principio viene ribadito con la riforma, ma al contempo per evitare gli svantaggi di una rendicontazione priva di punti di riferimento certi, il legislatore introduce disposizioni dirette ad assicurare una più compiuta trasparenza di gestione. Il rendiconto condominiale consente di avere una corretta rappresentazione delle entrate e delle uscite, permettendo di valutare l’operato dell’amministratore e le modalità con cui l’incarico è stato eseguito. Il rendiconto annuale deve ispirarsi a criteri di trasparenza e chiarezza, in modo che tutti i condòmini possano facilmente comprendere il contenuto. Elementi di tale rendiconto sono: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota sintetica di accompagnamento in modo da spiegare la gestione.

Cassa e competenza

Le regole di contabilità consentono di distinguere il rendiconto di cassa e il rendiconto di competenza. I vantaggi del rendiconto di cassa (in base alle uscite e le entrate effettivamente avvenute) sono numerosi, perché è possibile sapere con certezza la situazione economica del condominio. Il rendiconto di competenza (in base alle uscite ed entrate previste per il periodo annuale) consente però di sapere quali sono i debiti e i crediti del condominio, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente riscossi o pagati. La giurisprudenza in più occasioni ha mostrato di preferire tale criterio.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/il_ … 1148.shtml

Lascia un commento