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Modalità di attuazione

Modalità di attuazione della certificazione energetica degli edifici

Quadro normativo

Nel quadro della normativa che riguarda l’efficienza energetica degli edifici, il Decreto Legislativo n° 311 del 29/12/2006, che corregge ed implementa il precedente Decreto n° 192 del 19 agosto 2005, stabilisce che, a partire dal 2 febbraio 2007, si debba procedere alla Certificazione energetica degli edifici a seguito di ristrutturazioni o di nuove costruzioni.
La certificazione energetica è obbligatoria per i nuovi edifici, e, gradualmente, lo sarà per i passaggi a titolo oneroso degli immobili esistenti (dal 1° luglio 2009 anche per le singole unità immobiliari).
Inoltre permette di accedere ad incentivi ed agevolazioni fiscali.
Il documento, che dovrà essere sempre disponibile in caso di compravendita o locazione, conterrà tutti gli elementi per consentire all’utente di valutare ed eventualmente confrontare il rendimento energetico dell’edificio.
La certificazione prevede un sistema di classificazione degli edifici in Classi Energetiche; ad ogni classe corrisponde un determinato consumo energetico che viene espresso in KW/m2 annuo; tale valore, diviso per
10, indica la quantità di m3 di metano che devono essere utilizzati per riscaldare un m2 di superficie interna utile dell’edificio.
Pertanto ad ogni Classe Energetica (A, B, C, ecc.) corrisponde un determinato fabbisogno energetico che sarà tanto maggiore quanto più elevata sarà la classe di appartenenza.
Il miglior risultato si ottiene quindi aumentando le prestazioni energetiche degli edifici, intervenendo sia sulle caratteristiche di isolamento termico della struttura e degli infissi, che sull’impianto termico. Inoltre, l’attestato
di Certificazione dovrà essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio interessato.

Benefici fiscali

Il pacchetto di misure per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio approvato dal Governo nella finanziaria 2007, e confermate nella finanziaria 2008, consentono di detrarre il 55% delle spese sostenute,
dall’IRPEF o dall’IRES, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, con i seguenti limiti:
• fino ad un massimo di 100.000 Euro, pari ad una spesa di 181.818,18 Euro, per interventi che consentano di ridurre l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
• fino ad un massimo di 60.000 Euro, pari ad una spesa di 109.090,90 Euro, per interventi che consentano di ridurre le trasmittanze delle strutture disperdenti (muri, solai, finestre) entro i limiti definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
• fino ad un massimo di 60.000 Euro, pari ad una spesa di 109.090,90 Euro, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
• fino ad un massimo di 30.000 Euro, pari ad una spesa di 54.545,45 Euro, per interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Le detrazioni di cui sopra non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

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