Go to Top

L’ avvocato può fare l’ amministratore? Luci ed ombre

L’avvocato può essere amministratore di Condominio? Luci e ombre

Immagine

La professione di avvocato da sempre affianca la vita di un condominio spesso per contenziosi legali e tante altre volte perché il ruolo di amministratore è ricoperto da un legale. Mai questo connubio è stato messo in dubbio, neanche dalla riforma condominiale legge 220/2012 fino alla riforma della professione forense legge 247/2012.

L’articolo 18 della legge 247/2012 testé recita La professione di avvocato e’ incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.

Il predetto articolo indica in maniera inequivocabile l’incompatibilità della professione di avvocato con quella di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.

E’ opportuno sottolineare il concetto di lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, perché sarà decisivo per comprendere se esiste o meno l’incompatibilità tra le due professioni. Il Consiglio Nazionale Forense in un primo momento aveva dichiarato l’incompatibilità alla luce dell’art. 18 della legge 247/2012 per poi correggersi nella seduta del 20 febbraio 2013.

Il C.N.F. aveva deciso per la compatibilità, motivando in questo modo:

irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, stante il fatto che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo;
assimilabilità della figura del’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale o imprenditoriale;
insussistenza di un rapporto di subordinazione tra amministratore e condominio, alla luce del fatto che l’esercizio dell’attività di amministratore non costituisce una professione regolamentata.

Appare una forzatura l’interpretazione del C.N.F. in quanto non considerare l’attività di amministratore come una professione regolamentata e soprattutto non continuata nel tempo è andare contro l’evidenza. La legge 220/2012 che ha modificato l’art. 71 disp. att. c.c., ha previsto da oggi l’obbligo di aggiornamento periodico agli amministratori nonché l’obbligo di realizzazione di un corso per coloro che iniziano oggi l’attività.

Si aggiunga la nuova normativa sulle professioni non regolamentate legge 14/2013 che ha dato dignità e disciplina ad una serie di categorie prive di albo ma non per questo prive di autonomia e professionalità. Tra le figure interessate da questa legge vi è proprio quella di amministratore che viene quindi ancora una volta individuato come professionista seppur in assenza di un albo d’oro come per altre attività.

Orbene, alla luce di quanto sopra, l’amministratore risulterebbe non compatibile con la professione forense per quanto ne dica il C.N.F. A ben vedere l’interpretazione negativa originaria così come quella positiva di oggi sono entrambe da prendere con le pinze, in quanto il C.N.F. non ha potere normativo né tanto meno crea precedenti giurisprudenziali. Le ombre sulla questione rimangono, anche se una certezza rimane.

La nomina giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 1105 c.c., ovverosia l’amministratore giudiziario ad acta. L’amministratore ad acta svolge funzioni limitate, precise con obiettivi individuati dal Collegio giudicante, il cui mandato termina al raggiungimento dei punti indicati in decreto. Rimangono gli stessi dubbi interpretativi per la nomina ex art. 1129 c.c. che affida all’amministratore giudiziario gli stessi poteri di una nomina assembleare.

In conclusione come sempre sarà la giurisprudenza a fare scuola, visto e considerato che come sempre il Legislatore ha lasciati molti dubbi e poche certezze.

Lascia un commento