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Giurisprudenza

Giurisprudenza

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 6-5-1940, n. 554 (Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) i proprietari di uno stabile non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti dello stesso stabile.
La medesima legge, all’art. 2, soggiunge che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietа, nè arrecare danni alla stessa o a terzi.
Più di recente il D.P.R. 29-3-1973, n. 156 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) ha stabilito, all’art. 232, che negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietа pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condòmino non può opporsi all’ appoggio di antenne o di sostegni, nonchè al passaggio, nell’immobile di sua proprietа, di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini.

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