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Certificazione energetica, obbligo di attestazione

Certificazione energetica, il documento di attestazione diventa obbligatorio

L’attestato di prestazione energetica prende il posto della certificazione. In caso di vendita o locazione il proprietario sarà obbligato a produrlo e a consegnarlo alla controparte

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri introduce nuove misure per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. In particolare il provedimento modifica, in via d’urgenza, il decreto legislativo 192/2005 cercando di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Vediamo dunque in breve le novità introdotte dal decreto anche se, va detto, questo non risolve comunque il quadro di incertezza lamentato dagli operatori di settore.

Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche – Il decreto legge interviene sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. In presenza di diversi vettori energetici e di diverse fonti di produzione, in loco e non, utilizzate o esportate, è necessario definire i diversi fattori di conversione e la procedura di calcolo. A questo riguardo, vengono indicate la raccomandazione CTI14-2013 e le specifiche tecniche UNI TS 11300 – parti 1, 2, 3 e 4 – le prime due aggiornate di recente e in attesa di pubblicazione, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su mandato della Commissione europea. Il fabbisogno energetico annuo globale si calcola per ogni servizio energetico (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione). Inoltre si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia prodotta all’interno dei confini del sistema (include le aree di pertinenza dell’edificio, all’interno e all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o prodotta) per vettore energetico e fino alla copertura del vettore energetico consumato.

Attestato di prestazione energetica – L” attestato di certificazione energetica" diventa "attestato di prestazione energetica", eliminando una serie di equivoci secondo cui la "certificazione" dovesse essere rilasciata da un ente terzo a ciò delegato. È previsto un decreto per definire in modo univoco i contenuti dell’"attestato di prestazione energetica" in modo da consentire il confronto su tutto il territorio nazionale, obbligatorio per le Regioni e le Provincie autonome. Il decreto legge regolamenta il rilascio, l’affissione, la durata, l’uso e l’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica. Nel caso di vendita o di affitto viene precisato che il proprietario è tenuto a produrre l’attestato.

Edifici di nuova costruzione – In caso di nuova costruzione, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. Di conseguenza saranno ridefinite le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare l’attestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti.

Promozione degli edifici ad energia quasi zero – Viene previsto un piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero", che dovranno essere edifici a bassissimo consumo di energia non rinnovabile, azzerato mediante la produzione in siti di energia rinnovabile. A tale fine vengono definiti i "confini del sistema". Dal 2019 i nuovi edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dal 2021 tutti i nuovi edifici dovranno essere «a energia quasi zero». Entro il 2014 sarà definito un piano per aumentare gli edifici ad energia quasi zero, tenuto conto di diversi fattori. Sono previsti strumenti finanziari, anche attraverso l’incremento del fondo di garanzia previsto dall’articolo 22, comma 4 del Dlgs 28/2011, atti a favorire l’efficienza energetica degli edifici. Entro il 30 aprile 2014 il ministero dello Sviluppo economico redigerà un elenco di tali strumenti. Infine, sono fornite disposizioni per l’istituzione di un sistema informatico relativo al catasto degli impianti.
http://www.businessvox.it/norme-e-tribu … z2VESN8gLL

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