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Antenne in condominio

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Antenna analogica terrestre (classica), digitale terrestre, impianto satellitare.

Sono questi i tre tipi d’antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo.

Partiamo dall’ antenna classica.

Che cosa accade se l’antenna è condominiale?

Se l’antenna esiste fin dalla costruzione del palazzo essa sarà di proprietà di tutti; se è stata aggiunta successivamente la proprietà sarà dei condomini che l’hanno votata con le maggioranze previste per le innovazioni e di quelli che pur non votandola (es. gli assenti) non si siano dichiarati contrari.

Il condomino può decidere autonomamente, indipendentemente dalla presenza di un impianto condominiale, d’installare una propria antenna?

Il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs n. 259/03) tutela il così detto diritto d’antenna.

Ciò significa che tutti i condomini hanno il diritto d’installare nella propria abitazione (es. sul balcone) o nelle parti di proprietà comune (es. lastrico solare) un’antenna autonoma purché ciò non crei danni alle parti comuni ed agli altri.

In ogni caso, il condomino che decida d’installare un antenna personale non potrà non contribuire alle spese di conservazione di quella comune (art. 1118 c.c.).
L’evoluzione tecnologica ha portato alla diffusione di strumenti di ricezione che fino a qualche decennio fa non esistevano o non erano di largo consumo.

Il riferimento è all’antenna parabolica ed al segnale digitale terrestre.
Fermo restando che ognuno, anche per queste fattispecie, può decidere d’agire autonomamente, che cosa bisogna fare, invece, se si vuole affrontare la questione a livello condominiale?
La risposta è diversa a seconda dell’oggetto della domanda.

Iniziamo dalle antenne paraboliche.
Se ne occupa esplicitamente l’art. 2-bis, tredicesimo comma, della legge n. 66 del 2001, che recita:

al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

Ciò significa che si introduce una deroga alle maggioranze previste per le innovazioni.

La norma non è andata esente da critiche in quanto, come è stato sottolineato, mentre per l’installazione di un’antenna condominiale classica se il condominio ne è sprovvisto sono ancora necessarie le maggioranze per le innovazioni, per quella satellitare, invece, è sufficiente un quorum molto più abbordabile.

Non è chiaro, inoltre, se per questo tipo di deliberazione si possa parlare d’innovazione suscettibile d’utilizzazione separata (cioè paga chi è d’accordo) oppure una volta decisa l’installazione tutti siano obbligati a partecipare alle spese.

Per quanto riguarda il così detto digitale terrestre, la situazione è ancora meno chiara.

Non esistono norme che lo disciplinino espressamente e quelle dettate per gli impianti satellitari non sono applicabili in quanto l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile vieta l’applicazione analogica delle norme speciali (ossia quelle dettate ad hoc per casi particolari).

La soluzione migliore pare essere quella proposta dalla giurisprudenza allorquando, alla fine degli anni settanta, in molti condomini si dovettero cambiare le antenne per permettere la ricezione delle trasmissioni a colori.

In quel caso, si disse, che era sufficiente la maggioranza semplice (ossia in seconda convocazione 1/3 dei partecipanti al condominio e 333 millesimi) poiché si trattava d’intervento di ammodernamento di una parte comune e non d’innovazione.

Sarà interessante vedere se la giurisprudenza risolverà i casi relativi al c.d. digitale terrestre nello stesso modo.

 

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