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Documentazione, fallimento, millesimi

Documentazione, fallimento, millesimi

GERMANO PALMIERI
DOCUMENTAZIONE (ottavo comma art. 1129)
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini, e a svolgere le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi.

FALLIMENTO (art. 30 L. 11/12/2012, n. 220)
I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quelle per le innovazioni, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 della legge fallimentare, se divenute esigibili, in seguito all’emanazione di decreto ingiuntivo, durante le procedure concorsuali.

MEDIAZIONE (art. 71-quater disp. att c.c.)
L’art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla riforma, richiamandosi al primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28, sancisce l’obbligo, prima d’intraprendere un’azione giudiziaria in materia condominiale, di esperire il tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione ubicato nel circondario del Tribunale in cui è ubicato il condominio. Senonché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 24/10/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta norma, vanificando così la portata del suddetto articolo. Il che non esclude, tuttavia, che in caso di controversia i contendenti, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, possano, d’accordo fra loro, ricorrere al procedimento di mediazione.

MILLESIMI

Revisione e modifica (primo comma art. 69 disp. att. c.c.)
I millesimi potranno essere riveduti o modificati soltanto all’unanimità. Nei casi appresso indicati, però, l’assemblea potrà, anche nell’interesse di un solo condomino, deliberare la revisione o la modifica dei millesimi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo materiale;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d’uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Legittimazione passiva (secondo comma art. 69 disp. att. c.c.)
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini e se non adempie può essere revocato e chiamato a risarcire gli eventuali danni.
http://www.lastampa.it/2012/12/04/itali … agina.html

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