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No al rimborso del condomino

No al rimborso del condomino per la consulenza affidata di sua iniziativa

Niente rimborso spese per il condomino che ha incaricato un professionista di svolgere una perizia tecnica per accertare la pericolosità della facciata dell’edificio, a seguito di una supposta inerzia dell’amministratore. La Corte di cassazione, con la sentenza 20099/2013, ha infatti accolto il ricorso del condominio contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannato a rifondere 1.292 euro di parcella.

Secondo i giudici, infatti, il tribunale aveva errato ad inquadrare la vicenda nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 1110 cod. civ., giacché nella specie si versa in materia, non di comunione ordinaria, ma di condominio. E, secondo la giurisprudenza di Cassazione, “la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione”.

Non solo, il Tribunale ha anche trascurato di considerare che il condomino “non ha effettuato alcun lavoro di conservazione urgente ed indifferibile, ma si è limitato a nominare un tecnico per l’accertamento dei lavori necessari, commissionandogli un incarico di consulenza e poi chiedendo il rimborso della relativa spesa al Condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista”.
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