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Ascensore condominiale rumoroso: come valutare i decibel?

Ascensore condominiale rumoroso: come valutare i decibel?

I criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e la tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati, quindi anche per valutare la rumorosità di un ascensore condominiale. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 25019/13.

Il caso

Una condomina aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace il Condominio, affinché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale e perché, di conseguenza, ne fosse ordinata la cessazione, con condanna del convenuto alla realizzazione di tutte le opere necessarie. In sede di merito, le immissioni acustiche provenienti dall’ascensore erano state dichiarate illegittime. Infatti, l’organo giudicante aveva accolto pienamente le valutazioni operate dal c.t.u., il quale aveva rilevato che l’ascensore produceva emissioni rumorose superiori ai limiti imposti dalla specifica normativa. Pertanto, il giudice di appello aveva confermato la valutazione di intollerabilità, in danno dell’attrice originaria, dei rumori prodotti dalla movimentazione dell’ascensore, non potendosi applicare al caso di specie il criterio della normale tollerabilità e quello del limite differenziale.

Contro tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione, prospettando violazione di legge. Per la Suprema Corte le censure devono essere respinte. Gli Ermellini hanno ribadito che la giurisprudenza di legittimità ritiene, con riferimento al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), che «i criteri dallo stesso previsti per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e – di riflesso – la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell’art. 844 c.c. (immissioni), con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma».

Come evidenziato da Piazza Cavour, nel caso di specie, il giudice aveva accertato il superamento della normale tollerabilità delle emissioni provenienti dall’ascensore condominiale, apprezzabile in relazione all’art. 844 c.c., prendendo come parametro di riferimento il criterio comparativo tra il rumore con e senza la sorgente disturbante nella differenza massima di 3 db.

Inoltre, a rafforzare la valutazione erano stati anche considerati criteri come il livello medio dei rumori della zona (residenziale), gli accertamenti effettuati dalla ASL, il riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. Infine, il Collegio ha precisato che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente «non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 884 c.c., delle immissioni». Alla stregua delle ragioni esposte, il ricorso è stato respinto.
http://www.lastampa.it/2014/02/11/itali … agina.html

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