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Condominio minimo e compilazione Quadro AC

Condominio minimo e compilazione Quadro AC

Condominio minimo quadro AC

Condominio minimo quadro AC

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un’interpello di luglio 2014.

Il merito della questione era la seguente:

Se il rappresentante fiscale del Condominio minimo deve compilare il quadro AC per comunicare i dati catastali dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate di Trento ha reso una risposta ad un’interpello proposto da un condominio minimo.

Il merito della questione era la comunicazione dei dati catastali dell’immobile sul quale vengono effettuati lavori di ristrutturazione edilizia.

A riguardo si precisa che, ai sensi dell’art. 11, c. 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, la risposta dell’Amministrazione Finanziaria vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello.

La risposta dell’ Ade vincola solo l’oggetto in questione

Pertanto, la presente pubblicazione ha uno scopo meramente informativo e dottrinale e non può in alcun modo essere considerata come indicazione vincolante per casi analoghi.

Come noto, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, le fatture per i lavori di ristrutturazione edilizia devono essere intestate al Condominio minimo.

Orbene, per i lavori di ristrutturazione edilizia di parti comuni condominiali, qualora non si versasse in ipotesi di condominio minimo, la normativa vigente prevede quanto segue:

L’amministratore del condominio, in questo caso, deve indicare nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile sul quale sono stati effettuati i predetti lavori.

Quanto detto è comprovato anche dalle istruzioni sulla compilazione del suddetto quadro e dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro E righi 51 e 52 del modello 730 del 2014, dove è indicato quanto segue:

« Colonna 2 (Condominio):

La casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali.

Invece, i singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali.

In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.

Mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52.

Detti righi sono relativi ai dati catastali dell’immobile.

Pertanto questi dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi ».

La questione oggetto dell’Interpello

La questione che sorge, pertanto, è la seguente:

Nel caso di condominio con meno di otto condomini, vi è l’obbligo di nominare un amministratore?

In caso non sia stato nominato un amministratore, nessuno può compilare il quadro AC.

ma, d’altra parte, l’Agenzia delle Entrate, non può controllare i dati catastali relativi all’immobile sul quale sono eseguiti i lavori.

Infatti i condomini non potranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali relativi all’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori poiché, come detto, questo è un compito dell’amministratore.

A questo riguardo si segnala che sussiste anche un problema di tipo prettamente tecnico:

Il software per la compilazione delle dichiarazioni, infatti, non consente di indicare i dati catastali dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi qualora si spunti la casella relativa ai lavori su parti comuni.

Per contro, laddove si riportino i dati catastali relativi all’immobile sul quale sono stati fatti i lavori, non è materialmente possibile spuntare la suddetta casella relativa alle parti comuni.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, dopo l’emanazione della Circolare 11/E del 21 maggio 2014, non aveva ancora fornito alcun chiarimento in merito a tale questione.

Al fine di risolvere la problematica insorta in un caso concreto, è stato proposto interpello ai sensi dell’art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212.

A giudizio del contribuente, seppure con meno di otto condomini non sussista l’obbligo di nominare un amministratore.

Operando una interpretazione estensiva dell’art. 7, c. 9, d.P.R. 605/1973, si può ritenere che anche il rappresentante del condominio minimo sia, comunque, tenuto a compilare il quadro AC in relazione alle spese sostenute dal condominio minimo.

Il condominio sarebbe tenuto ad inviare in allegato della propria dichiarazione dei redditi ed inoltre a rilasciare la certificazione a ciascun condomino in merito alla quota di spese da questi sostenuta.

Pertanto, L’Amministrazione finanziaria ha risolto la problematica affermando quanto segue:

«Qualora non vi sia un amministratore di condominio che compili il quadro AC dovranno necessariamente essere indicati dal singolo condomino che intende fruire della detrazione in esame».

La tesi del Fisco è indubbiamente più conforme ai principi generali del diritto poiché evita di addossare al rappresentante fiscale del condominio la veste di amministratore.

Permane, però, il problema di tipo pratico evidenziato in precedenza che dovrà necessariamente essere chiarito al momento della predisposizione dei modelli di dichiarazione.

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