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Il regolamento di condominio può indicare la competenza di un giudice diverso

Il regolamento di condominio può indicare la competenza di un giudice diverso

In deroga all’art. 23 c.p.c. (Foro per le cause tra soci e tra condomini), il regolamento condominiale può stabilire la competenza per territorio di un Tribunale diverso da quello del luogo in cui è ubicato il condominio. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17130/15.

Il caso

Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale relativamente a una controversia condominiale in favore del Tribunale di Tempio Pausania, in quanto in quel circondario era ubicato il condominio. Contro l’ordinanza due condomini propongono ricorso per regolamento di competenza, dolendosi della mancata applicazione del foro convenzionale stabilito dal regolamento convenzionale, ossia il Tribunale di Milano.

I giudici di legittimità ritengono che il motivo sia fondato. Se è vero che l’art 23 c.p.c. (Foro per le cause tra soci e tra condomini) stabilisce che per le liti tra condomini è competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, tuttavia a tale disposizione è possibile derogare.

Infatti, il foro per le cause condominiali non rientra nelle ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale stabilita dall’art. 28 c.p.c. (Foro stabilito per accordo delle parti) e di conseguenza, quello esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c. è derogabile in presenza di un accordo tra le parti. Nel caso, risulta dunque valido il foro stabilito dal regolamento condominiale in caso di controversia concernente il regolamento stesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cancella l’ordinanza impugnata.
http://www.lastampa.it/2015/09/11/itali … agina.html

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