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Se mancano i contatori, consumo acqua secondo millesimi

Se mancano i contatori, consumo acqua secondo millesimi

In condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese per il consumo dell’acqua – in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare – avviene in base al valore millesimale dell’appartamento, anche se non è affatto remota la richiesta di alcuni condòmini di voler addebitare queste spese ai soli occupanti di ogni appartamento [1].

Sempre la Corte di cassazione con la sentenza dello scorso maggio [2] ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.

Cerchiamo di capire come ha fatto la Corte a pervenire a questa decisione, che a una lettura poco attenta può sembrare in contrasto con quanto sino ad ora affermato. Già nel 1994 la legge [3] prevedeva che “il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: (…) d) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa”.

Nel 1996 interviene il Dpcm del 4 marzo, successivamente richiamato dal Dlgs del 2006 [4] , che impone alle Regioni di adottare norme per l’obbligo di installare in ogni singola unità abitativa dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua.

Il legislatore guarda dunque con particolare favore l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica.

È quanto afferma la sentenza citata prima [1], nel decidere in relazione al criterio da applicarsi per la ripartizione delle spese di consumo dell’acqua in condominio, ed è il principio a cui si rifà a un’altra sentenza [2] quando dichiara che rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio la gestione delle cose e dei servizi comuni “in modo dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione anche di alcuni beni comuni, e ciò anche se il servizio è disciplinato dal regolamento di natura contrattuale.

Per quanto riguarda le maggioranze, la mera sostituzione dell’impianto idrico esistente non costituisce una innovazione [5] ma solo una modifica diretta al miglior godimento e, pertanto può essere approvata con la maggioranza semplice, ossia almeno un terzo dei condòmini che rappresenti un terzo dei millesimi.

[1] In questo senso, la recentissima Cass. sent. n. 17557 del 1.08.2014.
[2] Cass. sent. n. 10895 del 16.05.2014.
[3] L. n. 36/1994, art. 5, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
[4] Dlgs. n. 152/2006 (articolo 144, lettera f). [5] Ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. –
http://www.laleggepertutti.it/55258_con … iS1Fu.dpuf

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