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Se l’amministratore di condominio sposta i soldi sul conto personale

L’ amministratore di codominio non può versare i soldi, riscossi a titolo di oneri condominiali, sul conto personale anziché su quello comune: diversamente è facile che scatti una condanna per appropriazione indebita. A chiarirlo – qualora vi fossero ancora dubbi in proposito – è una recente sentenza della Cassazione [1]. E ciò perché la riforma ha sancito con maggior vigore l’obbligo per ogni condominio di avere un proprio conto corrente.

Secondo la Corte, l’amministratore di condominio che sposti sul proprio conto personale (o su quello della moglie) denaro di spettanza dei condomini lo fa con “dolo”. Peraltro, in questi casi, il reato di appropriazione indebita è aggravato dal “danno ingente” procurato a tutti i condomini. E ciò a prescindere dal fatto che, se diviso per ogni singolo proprietario, il danno non è poi così elevato. Detto danno deve invece essere valutato nella sua interezza, a prescindere dalla ricaduta sulla quota di ogni singolo condòmino.

Non si può scambiare, dunque, un comportamento che è consapevole e volontario con una semplice “mala gestio”: anche se il trasferimento di soldi sul conto personale dell’amministratore è una semplice partita di giro, avendo questi anticipato dal proprio conto alcuni pagamenti, il reato scatta lo stesso.

Secondo la Cassazione chi sposta denaro di terzi sul proprio conto non può che farlo con coscienza e volontà. È consapevole, insomma, di appropriarsi di qualcosa di altrui. Dunque, questo comportamento non può essere scambiato per una semplice “mala gestio”.

Inoltre, conclude la Corte il danno deve esser valutato nella sua interezza e non parcellizzato in relazione alla “quota-danno” incidente sui singoli condomini.

http://www.laleggepertutti.it/97216_se- … -personale

 

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