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Gravi irregolarità dell’ amministratore di condominio

Gravi irregolarità dell’ amministratore

Anzitutto, a pena di nullità della nomina stessa, l’ amministratore di condominio all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente l’ importo dovuto a titolo di compenso per l’ attività svolta (Vedi Art. 1129 CC terz’ ultimo comma).

Il legislatore, sempre con il nuovo art. 1129 CC, disposto dalla legge di riforma delle norme sul condominio, ha voluto elencare una serie di gravi irregolarità dell’ amministratore di condominio, che possono essere sanzionate con la revoca dell’ incarico disposta dall’ autorità giudiziaria.

Il legislatore ha previsto due procedure da attivare in caso di gravi irregolarità:

1) procedura (i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’ assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’ amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’ assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all’ autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’ amministratore revocato)

Questa procedura può essere attivata:

a) Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali;

b) Qualora l’ amministratore di condominio non ottemperi a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma dell’ art. 1129 (Mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio).

2) procedura (La revoca dell’ amministratore di condominio può essere disposta dall’ autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condòmino) – gravi irregolarità amministratore

Questa procedura può essere attivata:

Dare notizia su citazioni o provvedimenti a carico del condominio

a) Nel caso previsto dal quarto comma dell’ articolo 1131 (Qualora l’ amministratore di condominio ometta di dare senza indugio notizia all’ assemblea dei condomini riguardo citazioni o provvedimenti che abbiano un contenuto che esorbiti dalle proprie attribuzioni);

Rendere il conto della gestione

b) Qualora l’ amministratore di condominio non renda il conto della gestione;

Convocare l’ assemblea entro 6 mesi dalla scadenza della gestione amministrativa

c) Qualora l’ amministratore di condominio ometta di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale (articolo 1130 punto 10), l’ amministratore di condominio deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla scadenza annuale dell’ esercizio contabile);

Opporre rifiuto di convocare l’ assemblea su richiesta

d) Qualora l’ amministratore di condominio opponga ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

Provvedere ad eseguire i provvedimenti giudiziari

e) Qualora l’ amministratore di condominio non provveda ad eseguire i provvedimenti giudiziari ed amministrativi, nonché le deliberazioni dell’assemblea;

Generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale

f) Qualora l’ amministratore di condominio gestisca secondo modalità che possano generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore stesso o di altri condomini;

Far eseguire la cancellazione dell’ ipoteca per un credito non soddisfatto

g) Qualora l’ amministratore di condominio acconsenta, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; – gravi irregolarità amministratore

Curare in modo diligente l’ esecuzione coattiva, se richiesto – Gravi irregolarità amministratore

h) Qualora l’ amministratore di condominio abbia omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva, in caso sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;

Aggiornare i registri obbligatori – Rilasciare la liberatoria

i) Qualora l’ amministratore di condominio non ottemperi agli obblighi di cui all’ art. 1130, numeri 6), 7) e 9) (Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, curare la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore, curare la tenuta del registro di contabilità, fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso);

Comunicare i propri dati anagrafici e fiscali all’ accettazione della nomina

l) Qualora l’ amministratore di condominio ometta, o fornisca incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo (Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’ art. 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata).

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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

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La nostra Community, tra l’ altro, ha l’ obiettivo di essere una fonte di informazioni precisa ed attendibile per tutti i condòmini.

Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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