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Quali opere per un risparmio energetico

Quali opere per un risparmio energetico e quali autorizzazioni?

Il risparmio energetico entra in condominio e numerose sono, sul mercato, le possibilità per ottenere una consistente riduzione dei costi della bolletta.

Si considerano opere che conseguono un risparmio energetico tutte quelle che, in un immobile, e quindi anche in un immobile condominiale, ottengono, una volta eseguite, una diminuzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento, il condizionamento o la produzione di acqua calda sanitaria.

Il risparmio energetico in un appartamento e/o in un intero edificio può essere ottenuto attraverso:

1) interventi che riescono a diminuire il fabbisogno di energia: tali sono le opere che ottengono un maggiore isolamento termico dell’edificio come, ad esempio, la sostituzione degli infissi, la coibentazione di solai e sottotetti, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

2) interventi che consentano la produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio pannelli solari, energia eolica ecc.): tali sono tutte le opere attraverso le quali i consumi energetici condominiali sono soddisfatti attraverso installazioni che sfruttino le cosiddette energie rinnovabili.

Le opere indicate possono fruire di importanti agevolazioni fiscali solo se ottengono un risparmio energetico “qualificato”. Si considera “qualificato” il risparmio energetico che raggiunge i parametri indicati dalla legge.

Ad esempio, per gli infissi devono essere raggiunti determinati valori di risparmio indicati dalla normativa tecnica [1]; per le opere connesse alle installazioni che forniscono riscaldamento agli appartamenti, gli indici da raggiungersi per ottenere le agevolazioni fiscali sono indicati in apposito decreto ministeriale [2].

È quindi fondamentale sapere se le opere da realizzare possono conseguire il risparmio richiesto dalla legge per ottenere l’agevolazione fiscale.

Tale agevolazione consiste in una detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute dal condominio fino al 31 dicembre 2014, percentuale che scenderà al 50% nel 2015 (il 65% sarà operativo fino al 1 luglio 2015 per le sole opere realizzate nei condomini), mentre nel 2016, salve proroghe, queste opere fruiranno solo del bonus del 36%.

Dal punto di vista dell’iter per ottenere l’autorizzazione dal condominio, è sufficiente per il nulla osta alla realizzazione di tali opere che, in seconda convocazione, sia raggiunta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e un terzo dei millesimi.
Il tutto a condizione che gli interventi siano individuati con una diagnosi energetica o documentati in seguito tramite un attestato di prestazione energetica (Ape) [3].

Infine, dal punto di vista delle autorizzazioni esterne, occorrerà sempre consultare il regolamento edilizio comunale, ma nella maggior parte dei casi, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, sarà necessaria una comunicazione di inizio lavori.

[1] Decreto ministeriale 26.01.2010
[2] Decreto ministero Sviluppo Economico dell’ 11.03.2008
[3] Decreto legge n.145/2013, articolo 1, comma 9, lettera b).
http://www.laleggepertutti.it/49549_con … iEnvm.dpuf

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