La nomina e la conferma dell’amministratore sono due fattispecie diverse, anche se si riferiscono alla stessa situazione.
Nomina dell’amministratore
Infatti la nomina dell’amministratore è prevista dall’art. 1129 C.C. che dispone:
“Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
L’assemblea nomina l’amministratore con la regola stabilita al secondo comma dell’art. 1136 C.C. che recita:
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Conferma dell’amministratore
Invece, la conferma dell’amministratore fa riferimento all’art 1135 C.C. da cui si legge:
“L’assemblea dei condomini provvede alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione”.
Siccome la conferma dell’amministratore non fa parte delle voci contemplate espressamente tra quelle elencate al quarto comma dell’art. 1136, quindi, l’assemblea conferma l’amministratore con la regola generica stabilita per tutto quanto non esplicitamente disciplinato, disposta al terzo comma dell’art. 1136 che dispone:
“La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Durata dell’incarico dell’amministratore
Pertanto, se leggiamo con attenzione l’art. 1129, per ciò che riguarda la durata dell’incarico dell’amministratore, così è disposto:
“L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Notiamo le seguenti osservazioni:
- L’incarico di amministratore ha durata di un anno.
- Si intende rinnovato per eguale durata.
- L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La conferma dell’amministratore deve essere ottenuta ogni anno, ex art. 1135 C.C.
Quindi l’incarico di amministratore ha durata di un anno, e si intende rinnovato per uguale durata, se confermato ex art. 1135 C.C..
Preciso che, in questa prospettiva, la conferma deve essere richiesta ogni anno, e che in seconda convocazione è valida con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Se si verifica la “non conferma” da parte dell’assemblea, allora l’assemblea deve essere convocata nuovamente per la revoca o le dimissioni e la nomina del nuovo amministratore (In questo caso l’assemblea vota con la regola stabilita dall’art. 1136 secondo comma C.C.).
Chi è l’amministratore di condominio?
Si intende “amministratore di condominio” il soggetto, o l’insieme dei soggetti incaricati di seguire l’amministrazione del condominio.
Spesso si confonde la figura denominata “amministratore di condominio” con il soggetto che si presenta come responsabile del condominio.
Ma si tratta di due soggetti ben distinti.