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Disegno di legge AS 1816, per il condominio

Cari amici, il nuovo Disegno di legge AS 1816 “Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici” appaiono all’orizzonte, e, purtroppo, ne dovremo trattare.

Nel suo complesso la riforma è molto meno impattante dell’ultima proposta, fortunatamente ritirata, ma, anche in questo caso, manca di affrontare le questioni essenziali.

Comunque non se ne sente il bisogno.

Dal punto di vista del condominio le nuove norme, se verranno approvate, si tradurranno in un aumento delle spese, e in una diminuzione del potere contrattuale.

Disegno di legge AS 1816 – Cenni

Credo che la proposta di abrogare il secondo comma dell’art. 71 bis disp att. “I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile” sia ingiusta, perché i condomini hanno il diritto di amministrarsi, se ritengono di averne la capacità, soprattutto se deleghino la parte contabile a professionisti competenti.

Ho trovato divertente questa proposta:

“I compensi dell’amministratore di condominio di cui all’articolo 1129, quindicesimo comma, del codice civile, sostenuti dal contribuente in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 500 per ciascun periodo d’imposta ”.

Facciamo due conti: 500€ per il numero minimo di condomini (otto) = 4.000€ compenso complessivo…. un ipotesi da fantascienza.

Di seguito vi lascio da leggere il Disegno di legge AS 1816

grandeindio:
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