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Gioco dei bambini in cortile condominiale

Gioco bambini in cortile condominiale

La disciplina del gioco dei bambini in cortile condominiale non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della destinazione della cosa comune.

Con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene.

Partendo da tale affermazione, il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 17 novembre 2008, è intervenuto a dirimere una controversia insorta tra i genitori di un bambino infortunatosi giocando all’interno di un’area condominiale e il Condominio stesso.

Nel caso di specie, i genitori del bambino avevano citato in giudizio il Condominio.

Avevano chiesto che venisse accertata, in capo a quest’ultimo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. 

Conseguentemente, che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dal bambino, a causa dell’infortunio occorsogli mentre giocava nel parco condominiale.

La disciplina dei giochi dei bambini è legittima

Il Giudice di Pace, come poc’anzi accennato, ha riconosciuto come la disciplina dei giochi dei bambini in aree condominiali sia di per sé legittima.

In quanto configurante una forma di utilizzazione delle parti comuni, sebbene diversa da quella normale, purché tuttavia sia “temporanea e/o occasionale, compatibile con la destinazione del bene.

Il magistrato onorario ha proseguito affermando che la destinazione a gioco dei bambini di parte delle aree condominiali può, in ogni caso, essere disposta dall’assemblea dei condomini.

In questo caso, la deliberazione va adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c.

Conseguentemente, mancando una deliberazione in tal senso, i giochi dei bambini nelle aree condominiali, in assenza di indicazione di orari e modalità relativi alle attività ludiche, sono da ritenersi attività solamente tollerata e non abitualmente ammessa.

Fatte tali precisazioni, e passando all’esame della richiesta risarcitoria formulata dai genitori del bambino infortunatosi, il Giudice di Pace, con la propria decisione, si è ispirato ad un preciso orientamento giurisprudenziale.

La vittima deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso

Secondo cui la vittima di un incidente deve dimostrare la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e il fatto dannoso, ed il custode della cosa, potrà andare esente da responsabilità se prova il “caso fortuito”.

Nel caso che ci occupa, il bambino è inciampato in una serie di blocchi di cemento che fungevano da cordoli per delimitare le aree di sosta destinate alle auto dei condomini.

Il magistrato onorario, chiamato a decidere, ha osservato che, nel caso di specie, la presenza dei blocchi di cemento in cortile era ben visibile.

Inoltre era risaputa da parte dei residenti, e, dunque, anche da parte dei genitori del bambino.

Per tale ragione, ha conseguentemente ritenuto insussistenti i presupposti della azione risarcitoria ex art. 2051 c.c.

Pertanto, ha mandato esente il condominio, custode della cosa, da responsabilità.

Ha, infatti, ritenuto che la condotta del bambino, che giocava in cortile senza autorizzazione di una delibera assembleare – peraltro alla presenza del genitore a cui è imputabile una culpa in vigilando – poteva essere fatta rientrare nella categoria del caso fortuito.

Pertanto  non poteva essere ascritta alcuna responsabilità al condominio per i fatti di causa.

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