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Esercizio amministrativo del condominio

Durata dell’ esercizio amministrativo

La durata dell’ esercizio amministrativo del condominio è annuale.

L’ art. 1135 c.c. specifica che l’assemblea ordinaria approva il rendiconto annuale dell’amministratore.

Inoltre, lo stesso art. 1135 c.c. attribuisce all’ assemblea la competenza di approvare il preventivo per le spese occorrenti durante l’anno.

l’ art. 1129 c.c. stabilisce che l’incarico dell’amministratore ha durata annuale.

Invece, l’art. 63 disp. att. c.c. individua in un biennio (cioè in due gestioni) la responsabilità solidale tra cedente e cessionario di un’unità immobiliare in condominio, in relazione ai debiti condominiali.

E’ assodato e pacifico dal punto di vista della giurisprudenza che per “anno” si intende “esercizio amministrativo” che pertanto può non coincidere con l’ anno solare.

Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che le annualità, cui fa riferimento l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2 vanno riferite al periodo annuale, il quale è costituito dall’esercizio della gestione condominiale; periodo che non necessariamente coincide con l’anno solare. 

Questa conclusione, è il naturale approdo pienamente coerente col principio della cosiddetta dimensione annuale della gestione condominiale.

A riguardo, tra le tante sentenze in materia condominiale, ricordiamo Cass. 21 agosto 1996 n. 7706, ed anche Cass. 20 settembre 2013 n. 21650 e Cass. 22 marzo 2017 n. 7395).

La durata dell’ esercizio amministrativo di un anno è stabilito quasi sempre nel regolamento di condominio.

I termini di durata annuale possono cambiare secondo le esigenze amministrative.

La decisione di variare il periodo amministrativo annuale viene ratificata dall’ assemblea che approva il rendiconto su iniziativa dell’ amministratore.

Eccezione alla regola di durata annuale – Esercizio amministrativo del condominio

Un’ eccezione alla regola di durata avviene quando l’ amministratore deve dare le consegne al suo successore: in questo caso l’ esercizio dura fino alla data delle consegne.

Questo esercizio parziale dovrebbe essere gestito dall’ amministratore che deve dare le consegne.

Ma molto spesso ciò non avviene.

Pertanto l’ amministratore che subentra deve redigere la contabilità inerente la gestione di competenza dell’ amministratore decaduto, dalla data dell’ ultimo rendiconto approvato fino alla data di ricevimento delle consegne, al fine di separare le sue responsabilità da quelle dell’ amministratore che è stato sostituito.

Antonio Azzaretto:
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